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Accertamento e riscossione

Bollo auto fuori dalla rottamazione-quinquies: ultima parola alle Regioni

20 Gennaio 2026
Bollo auto fuori dalla rottamazione-quinquies: ultima parola alle Regioni

I commi 82-101 della Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026 prevedono la c.d. rottamazione-quinquies ossia una nuova definizione agevolata per i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Aderendo alla definizione agevolata, il contribuente sarà tenuto a pagare le seguenti somme:

  • l’imposta ovvero i contributi indicati nella cartella;
  • le spese di rimborso per le procedure esecutive;
  • le spese di notifica della cartella di pagamento;
  • gli interessi di dilazione al 3% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria

I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026.

La norma inserita nella Manovra 2025, a differenza delle precedenti sanatorie prevede un ambito oggettivo molto ristretto.

Infatti, la definizione agevolata potrà riguardare soltanto i carichi affidati per il recupero all’ADER e riferiti esclusivamente 

  • al mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, e agli artt. 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633/1972, oppure
  • all’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Tutti gli altri debiti rimangono fuori dalla nuova pace fiscale. Comprese le multe e il bollo auto.

Sul bollo auto l’ultima parola è demandata alle Regioni i quali in virtù delle previsioni di cui al comma 102 possono introdurre autonomamente delle tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

Il comma 102 precisa, inoltre, che rimane ferma per i medesimi enti la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni.

Detto ciò la facoltà di introdurre la definizione agevolata deve essere esercitata dagli enti in osservanza dei principi di cui agli artt. 23, 53 e 119 della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento tributario, nonché nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità.

La definizione agevolata deve, inoltre, essere introdotta dai suddetti enti con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza.

Nel complesso non è escluso che venga introdotta la possibilità di rottamare anche il bollo auto:

  • se riferito a Regioni che si occupano in proprio della riscossione o
  • che lo fanno tramite “riscossori” diversi da ADER.

Da chiarire ancora l’impatto dell’autonomia comunale rispetto ai carichi che invece sono già stati affidati all’ADER per il recupero.

Riferimenti normativi:

  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 82-102

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Questo documento fa parte del FocusManovra 2026Rottamazione-quinquies