
La Certificazione Unica 2026 inaugura un calendario “a tre velocità” che obbliga i sostituti d’imposta a ripensare processi, deleghe e flussi informativi, con un impatto operativo tutt’altro che marginale per studi professionali e uffici payroll.
Nuovo modello CU 2026: perimetro e funzione - La CU 2026 viene approvata per attestare i redditi 2025 di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi, contributi previdenziali e corrispettivi da locazioni brevi, con utilizzo anche per redditi non imponibili e dati previdenziali.
Il modello è corredato da istruzioni distinte per anagrafica, dati fiscali, previdenziali e locazioni brevi e può essere rilasciato al percipiente anche in forma parziale, limitata alla tipologia reddituale effettivamente erogata.
Scadenze: 16 marzo, 30 aprile e 31 ottobre - Il provvedimento conferma al 16 marzo il termine di trasmissione telematica delle CU rilevanti per la dichiarazione precompilata, in particolare per redditi di lavoro dipendente, assimilati e altri redditi che confluiscono nel 730.
Dal 2026, in attuazione dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 81/2025, le certificazioni contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo abituale e provvigioni non occasionali potranno essere trasmesse entro il 30 aprile, mentre per le CU con soli redditi esenti o non dichiarabili con precompilata il termine si estende al 31 ottobre, allineandosi alle regole già introdotte dalla legge di Bilancio.
Effetti organizzativi per i sostituti d’imposta - La tripla scadenza impone l’adozione di un planning differenziato: da un lato l’area lavoro dipendente e assimilato, agganciata al 16 marzo, dall’altro la “coda lunga” degli autonomi abituali e delle provvigioni al 30 aprile, con una terza fascia “residuale” al 31 ottobre.
Per gli studi di consulenza e i grandi sostituti questo si traduce in: segmentazione del parco CU, revisione delle lettere d’incarico, ridefinizione delle checklist di chiusura di bilancio fiscale, nonché in una più accurata classificazione dei redditi occasionali rispetto a quelli professionali, per evitare invii tardivi o duplicazioni.
Errori, scarti e regime sanzionatorio - Il provvedimento mantiene una “finestra di sicurezza” di cinque giorni: in caso di errata trasmissione o di scarto del file, la sanzione per CU tardiva non si applica se l’invio sostitutivo o ordinario è effettuato entro il quinto giorno successivo alla scadenza (16 marzo o 30 aprile, a seconda dei casi).
Analogamente, in caso di scarto di singole certificazioni, l’invio rettificativo entro cinque giorni evita l’applicazione delle sanzioni, con l’avvertenza che non vanno ritrasmesse le CU già accolte, per non generare disallineamenti nei flussi precompilati.
Governance dei dati e ruolo degli intermediari - La CU 2026 conferma l’Agenzia delle Entrate come titolare del trattamento e Sogei come responsabile, con tracciamento integrale dei flussi telematici e conservazione dei dati per il tempo necessario alle finalità istituzionali, in un contesto di crescente integrazione con la dichiarazione precompilata.
Per i commercialisti, la combinazione tra tripla scadenza, responsabilità sugli invii e utilizzo massivo dei dati CU nella precompilata richiede una governance strutturata: sistemi di controllo interno sulle anagrafiche, presidio delle deleghe 730, formazione del personale sugli impatti del D.Lgs. n. 81/2025, con l’obiettivo di trasformare un adempimento seriale in un presidio strategico del rischio fiscale e sanzionatorio del cliente.
Riferimenti normativi:
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