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Nuovi requisiti per l’esclusione dei dividenti dal 2026

8 Gennaio 2026
Nuovi requisiti per l’esclusione dei dividenti dal 2026

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199), diventano definitive le modifiche apportate in materia di imposizione fiscale dei dividendi. Nel dettaglio, a decorrere dal 1° gennaio 2026 l’esclusione dal reddito del 95% dei dividendi per le società di capitali e gli enti commerciali, nonché delle percentuali ridotte per le società di persone (60%, 50,28%, 41,86% a seconda dei casi), spetta solo se:

  • la partecipazione è almeno pari al 5% del capitale della società che distribuisce gli utili
  • oppure se il suo valore fiscale è almeno di 500.000 euro.

Rispetto alla versione originaria del DdL, che richiamava il requisito unico del 10% mutuato dalla direttiva madre-figlia, il testo approvato attenua la stretta, introducendo una soglia più bassa e un criterio alternativo di valore, così da limitare i casi di tassazione integrale ai soli investimenti veramente “minori”.

Anche il regime di esenzione delle plusvalenze PEX viene allineato: per le partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026, l’esenzione si applica solo se, oltre ai requisiti storici dell’art. 87 TUIR, è rispettata la nuova soglia minima:

  • 5% in termini di partecipazione al capitale
  • oppure 500.000 euro di valore fiscale.

L’intervento mira a ristabilire coerenza tra dividendi e plusvalenze, superando il modello “pieno” di esenzione incondizionata introdotto dal D.Lgs. n. 344/2003 e riducendo gli spazi di pianificazione basata su partecipazioni frazionate o di importo modesto.

Per preservare l’equivalenza di carico tra soci italiani IRES e società UE/SEE non rientranti nella direttiva madre-figlia, la Manovra interviene a modificare altresì l’art. 27, comma 3-ter, D.P.R. n. 600/1973 (e, dal 2027, l’art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 33/2025): la ritenuta ridotta dell’1,20% continua ad applicarsi solo se la partecipazione del socio estero:

  • è almeno pari al 5% del capitale
  • o ha un valore fiscale di almeno 500.000 euro.

In assenza di tali requisiti, i dividendi verso soggetti esteri restano assoggettati alla ritenuta ordinaria del 26%, con un allineamento sostanziale al trattamento previsto per i soci italiani titolari di partecipazioni “non qualificate” secondo i nuovi parametri.

Nulla cambia, infine, per le persone fisiche che detengono partecipazioni al di fuori dell’esercizio d’impresa, le quali rimarranno incise, come già avviene nell’attuale contesto, dal prelievo del 26% a titolo definitivo, indipendentemente dalla percentuale posseduta.

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Questo documento fa parte del FocusManovra 2026