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Il documento d’acquisto dei tartufi dal 2026 si arricchisce della “firma” della regione di raccolta

7 Gennaio 2026
Il documento d’acquisto dei tartufi dal 2026 si arricchisce della “firma” della regione di raccolta

L’art. 1, comma 932, Legge n. 199/2025 prevede che per i documenti d’acquisto emessi ex art. 1, comma 697, Legge n. 145/2018 a decorrere dall’1 gennaio 2026 debba essere indicata anche la regione di raccolta del prodotto.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Raccoglitori occasionali di prodotti selvatici e piante officinali possono optare per un'imposta sostitutiva IRPEF di 100 euro annui. Dal 2026, gli acquirenti IVA devono indicare la regione di raccolta nel documento d'acquisto.