
La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) reintroduce, con un impianto profondamente rivisitato, il meccanismo degli iper-ammortamenti per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 e 5.0, sostituendo i crediti d’imposta per investimenti in beni tecnologici che hanno caratterizzato gli ultimi esercizi. Il beneficio, disciplinato dall’art. 1, commi 427-436, assume nuovamente la forma di una maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile, ma all’interno di un quadro più selettivo, condizionato e integrato con gli obiettivi di transizione digitale ed energetica.
Ambito soggettivo e condizioni di accesso - L’agevolazione è riservata esclusivamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla forma giuridica (imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali e stabili organizzazioni di soggetti non residenti rientranti nel TUIR). Restano fuori dal perimetro gli esercenti arti e professioni, i contribuenti in regime forfetario, le imprese agricole che determinano il reddito con criteri forfetari o sostitutivi, nonché le imprese in stato di crisi o destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. n. 231/2001, per le quali gli investimenti nel periodo di applicazione della sanzione non rilevano ai fini dell’agevolazione. La spettanza del beneficio è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e alla regolarità dei versamenti contributivi e assistenziali, riproponendo condizioni già viste nei crediti d’imposta 4.0 e 5.0. In termini operativi, diventa essenziale per il professionista integrare le checklist di compliance (DURC, DVR, sistemi di prevenzione) nella due diligence sugli investimenti, per evitare di ancorare piani di ammortamento agevolato a posizioni non regolari.
Finestra temporale e coordinamento con il credito 4.0 - Gli iper-ammortamenti si applicano agli investimenti effettuati dall’1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028, senza la logica del “termine lungo” ancorato a prenotazione e acconto come nei crediti d’imposta 4.0. Per individuare il momento di effettuazione si continuano ad applicare i criteri di competenza dell’art. 109 TUIR: consegna o spedizione (o effetto traslativo successivo) per gli acquisti in proprietà, verbale di consegna o collaudo per il leasing, ultimazione o SAL per l’appalto, costi imputabili per la costruzione in economia. Il coordinamento con il precedente credito d’imposta 4.0 è uno snodo delicato: il nuovo iper-ammortamento non si applica agli investimenti che beneficiano del credito 4.0 per il 2025 (o per il termine lungo 30.6.2026 in presenza di prenotazione al 31.12.2025). Ne consegue che gli investimenti prenotati nel 2025 e validamente “incardinati” nel vecchio regime restano agganciati al credito d’imposta, mentre gli investimenti 2026 privi di prenotazione - o per i quali la prenotazione non si traduce in effettiva fruizione del credito per esaurimento risorse - possono accedere al nuovo iper-ammortamento; sul punto sono auspicati chiarimenti ufficiali per le situazioni borderline.
Beni agevolabili: Allegati IV e V e focus energia - Il perimetro oggettivo è definito dai nuovi Allegati IV (beni materiali) e V (beni immateriali) alla Legge di Bilancio 2026, che aggiornano e ampliano i vecchi Allegati A e B alla Legge n. 232/2016, con una maggiore apertura a infrastrutture digitali e soluzioni di intelligenza artificiale. Restano requisiti cardine la strumentalità all’attività d’impresa, la novità del bene (con regole specifiche per beni complessi, beni demo da showroom, comodato e noleggio) e la territorialità, intesa come destinazione a strutture produttive italiane e produzione in UE/SEE. Sono agevolati, da un lato, i beni materiali 4.0 (macchinari interconnessi, sistemi di controllo e qualità, dispositivi HMI, infrastrutture di calcolo, con esclusione espressa di pc, notebook, stampanti e dotazioni di office automation) e i beni immateriali 4.0 (software, piattaforme, applicazioni, algoritmi, inclusi sistemi di AI generativa e agentica, nonché soluzioni per la sostenibilità come software per LCA, carbon footprint e passaporto digitale di prodotto). Dall’altro lato, rientrano tra i beni agevolabili gli investimenti in impianti per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, compresi gli impianti fotovoltaici con moduli ad alta efficienza prodotti in UE, secondo le specifiche tecniche richiamate dal D.L. n. 181/2023.
Misura della maggiorazione e fruizione in dichiarazione - La nuova maggiorazione opera a scaglioni sul costo di acquisizione, fino a un plafond di 20 milioni di euro per periodo agevolato. Per tutti i beni agevolabili, il costo è maggiorato del 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% per la parte compresa tra 2,5 e 10 milioni e del 50% per la fascia 10-20 milioni, con un effetto di risparmio fiscale, a IRES 24%, pari rispettivamente a circa il 43,2%, 24% e 12% del costo base.
Operativamente, l’iper-ammortamento non ha impatto sui valori contabili del bene, che resta iscritto al costo storico, ma si sostanzia in una variazione in diminuzione extracontabile in dichiarazione dei redditi, correlata ai piani di ammortamento o alla quota capitale dei canoni di leasing calcolati ai coefficienti fiscali del D.M. 31 dicembre 1988 (con riduzione alla metà il primo anno). La prima fruizione interesserà il modello REDDITI 2027 sul periodo d’imposta 2026 e, in caso di incapienza, le eccedenze non dedotte potranno essere recuperate solo mediante gli ordinari strumenti di rettifica (dichiarazioni integrative o istanze di rimborso), senza “riporto automatico” della quota di iper-ammortamento non utilizzata.
Profili operativi e ruolo del consulente - Il nuovo schema, fortemente condizionato da adempimenti telematici e da una piattaforma GSE per le comunicazioni e certificazioni, abbandona la logica dell’agevolazione “automatica” e reintroduce una fase di istruttoria formale per l’accesso. Il Decreto attuativo MIMIT-MEF, trasmesso al MEF il 5 gennaio ai fini dell'acquisizione del concerto del dicastero, dovrà definire contenuti, tempi e modalità delle comunicazioni periodiche e della documentazione probatoria, con impatto diretto sulla pianificazione degli investimenti e sulla tempistica di closing delle operazioni.
Per gli studi professionali si apre un doppio fronte:
In un contesto di forte selettività degli aiuti, il presidio documentale - dalla corretta qualificazione del bene in Allegato IV o V, alla tracciabilità delle comunicazioni al GSE, fino alla gestione dei casi di cessione o delocalizzazione - diventa un’area naturale di presidio “core” per il commercialista d’impresa.
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Nuovi iper-ammortamenti (Legge n. 199/2025, art. 1, commi 427-436) |
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Profilo |
Descrizione novità |
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Natura dell’agevolazione |
Maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 e 5.0 (materiali e immateriali) e in beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. |
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Soggetti beneficiari |
Solo titolari di reddito d’impresa (imprese individuali, società di persone e capitali, enti commerciali, stabili organizzazioni di non residenti). |
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Periodo agevolato |
Investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028, individuati secondo i criteri di competenza dell’art. 109 TUIR (consegna, collaudo, SAL, costi in economia). |
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Coordinamento con credito 4.0 |
Il nuovo iper-ammortamento non è applicabile agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta 4.0 per il 2025/termine lungo 30.6.2026 con prenotazione al 31.12.2025; accesso possibile per investimenti 2026 non “incardinati” nel precedente regime o per prenotazioni non andate a buon fine per esaurimento risorse. |
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Beni agevolabili |
Beni materiali e immateriali 4.0 inclusi nei nuovi Allegati IV e V (macchinari interconnessi, sistemi di controllo, software, piattaforme, AI generativa/agentica, soluzioni digitali per sostenibilità); beni per autoproduzione/autoconsumo da rinnovabili, inclusi impianti FV UE ad alta efficienza. Requisiti: strumentalità, novità, territorialità, interconnessione (per i beni 4.0). |
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Misura della maggiorazione |
Maggiorazione a scaglioni sul costo:
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Modalità di fruizione |
Deduzione extracontabile tramite variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi, correlata alle quote di ammortamento o alla quota capitale dei canoni di leasing calcolati ai coefficienti fiscali (D.M. 31 dicembre 1988). Nessun impatto sui valori contabili del bene, salvo le minori imposte. |
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Condizioni di spettanza |
Rispetto norme sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva e assistenziale; base di calcolo al netto di sovvenzioni o contributi riferiti ai medesimi costi. |
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Adempimenti e attuazione |
L’accesso non è automatico: previste comunicazioni e certificazioni telematiche tramite piattaforma GSE; Decreto attuativo MIMIT-MEF definirà contenuti, modalità e termini delle comunicazioni, nonché ulteriori obblighi documentali. |
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Pianificazione |
Necessaria valutazione comparata tra residui crediti d’imposta 4.0/5.0 e nuovi iper-ammortamenti; attenzione alle prenotazioni 2025, alla gestione delle cessioni/delocalizzazioni dei beni e alla capacità di assorbire la maggior deduzione nei singoli periodi d’imposta. |
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Questo documento fa parte del FocusManovra 2026
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