
L’Agenzia delle entrate ha reso noto, con apposito comunicato stampa pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 297 del 23 dicembre 2025, l’adozione delle tabelle ACI valide per l’anno 2026.
Le tabelle:
Si parla di uso promiscuo quanto l’auto, oltre ad essere utilizzata per esigenze aziendali, è impiegata anche per esigenze personali o familiari.
L’utilizzo promiscuo si considera ai fini fiscali quale fringe benefit da tassare in busta paga sulle base delle regole ex art. 51, comma 4, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986. Il fringe benefit concorre anche all’imponibile previdenziale.
Le tabelle ACI 2026 si riferiscono alle seguenti categorie di autoveicoli e motocicli:
Le nuove tabelle sono utilizzate anche per il calcolo dei rimborsi chilometrici spettanti ai dipendenti e professionisti che utilizzano il proprio mezzo per conto del datore di lavoro/committente.
Per l’individuazione del fringe benefit da tassare si assume una percentuale forfettaria dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali.
La percentuale varia in base alla tipologia di veicolo assegnato.
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Determinazione fringe benefit auto-contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 |
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Benzina, Diesel, GPL, metano
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50% |
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Veicoli ibridi plug-in
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20% |
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Veicoli a batteria (a trazione esclusivamente elettrica) |
10% |
A ogni modo nelle tabelle sono riportati gli importi da assumere ai fini della tassazione anche per i contratti stipulati negli anni precedenti per i quali è prevista una percentuale di tassazione differente.
Per ciascun mezzo di trasporto, è possibile rintracciare nelle ultime colonne delle tabelle, il valore dei fringe benefit annuali.
In caso di riaddebito in capo al dipendente, l’impresa emetterà regolare fattura con addebito dell’IVA.
Il fringe benefit tassabile si assumerà al netto delle somme eventualmente trattenute al lavoratore nello stesso periodo d’imposta in cambio dell’utilizzo personale del mezzo.
Ribadiamo che il fringe benefit va comunque ragguagliato al periodo di assegnazione del bene indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.
Nella determinazione del fringe benefit si dovrà anche tenere conto delle indicazioni di cui alla risposta n. 233/2025, documento di prassi con il quale l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le somme a carico del dipendente in busta paga per optional aggiuntivi sui veicoli aziendali concessi in uso promiscuo non incidono sulla determinazione del valore del benefit tassabile in busta ai sensi dell’art. 51, comma 4, lettera a) del D.P.R. n. 917/1986.
Il valore del fringe benefit resta quindi quello stabilito dalle tabelle ACI, e non può essere ridotto dalle spese per accessori extra che il dipendente sostiene a suo carico.
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