
La risposta n. 316/2025 del 18 dicembre 2025 riguarda il trattamento IVA delle somme che un conduttore deve corrispondere alla procedura fallimentare del locatore a seguito di un accordo di mediazione transattivo. Il caso prende le mosse da un contratto di affitto di capannone esente ex articolo 10, n. 8), D.P.R. n. 633/1972, cui fa seguito il fallimento del locatore e, nel 2024, la sottoscrizione di un accordo di mediazione con cui le parti definiscono le reciproche pretese e regolano la prosecuzione dell’occupazione dell’immobile.
L’Agenzia qualifica l’accordo come “transazione novativa”, evidenziando che le parti ne riconoscono espressamente il valore novativo, dichiarano cessato il contratto di locazione e rideterminano il “quantum” dovuto a titolo di canoni/indennità di occupazione e rimborsi spese/utenze. Si ravvisa un nesso sinallagmatico tra le somme versate (60.000 euro + IVA per canoni/indennità fino al 31.10.2024 e 16.000 euro + IVA per spese/utenze) e le prestazioni del Fallimento (rinuncia a ulteriori pretese e a chiedere il rilascio fino alla vendita a terzi), che integra una prestazione di servizi generica ai fini IVA.
La risposta distingue due piani:
Per le prime, trattandosi di prestazione di servizi generica, l’IVA è dovuta al 22 per cento se il conduttore è soggetto passivo stabilito in Italia, mentre è fuori campo per difetto di territorialità ex articolo 7‑ter, comma 1, lettera a), se si tratta di soggetto passivo non stabilito in Italia.
Per la fase successiva al 31 gennaio 2025, l’accordo prevede un canone mensile di 3.000 euro per la prosecuzione dell’occupazione alle condizioni economiche dell’originario contratto, con natura di locazione/indennità continuativa relativa a immobile situato in Italia. In questo caso la prestazione segue il regime ordinario delle locazioni immobiliari: esenzione ex articolo 10, n. 8), salvo opzione per l’imponibilità da parte del Fallimento nell’atto che disciplinerà compiutamente il nuovo rapporto.

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