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Regime IVA transitorio per la logistica: come funziona l’opzione “IVA a carico del committente”

19 Dicembre 2025
Regime IVA transitorio per la logistica: come funziona l’opzione “IVA a carico del committente”

La circolare n. 14/E del 18 dicembre 2025 chiarisce il regime transitorio opzionale introdotto dall’articolo 1 , commi 57‑63, della legge di bilancio 2025 per i servizi resi alle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica. Il regime opera in attesa dell’autorizzazione UE al reverse charge “strutturale” di cui all’articolo 17 , sesto comma, lettera a‑quinquies), D.P.R. n. 633/1972.

L’opzione consente che l’IVA sulle prestazioni interessate sia versata dal committente “in nome e per conto” del prestatore, con responsabilità solidale di entrambi. La misura mira a contrastare l’evasione in filiere a elevato rischio, preservando al contempo la neutralità dell’imposta per gli operatori regolari.

Ambito oggettivo delle prestazioni - Il regime transitorio ricalca l’ambito oggettivo del futuro reverse charge di cui alla nuova lettera a‑quinquies) dell’articolo 17, riferendosi alle prestazioni di servizi diverse da quelle già attratte all’inversione contabile (edilizia, pulizie, demolizioni, impianti, ecc.). Rientrano i servizi resi tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati o altri rapporti negoziali, nei confronti di imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica.

Restano escluse le operazioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche e degli altri enti e società di cui all’articolo 17‑ter D.P.R. n. 633/1972. Non è inoltre possibile esercitare l’opzione per servizi riferiti ad attività di trasporto persone, salvo che il committente svolga anche attività rientranti nei codici ATECO interessati e limiti l’opzione a tali contratti.

Ambito soggettivo e ATECO 2025 - Possono congiuntamente optare prestatore e committente, a condizione che quest’ultimo svolga attività di trasporto, movimentazione merci o logistica secondo la classificazione ATECO 2025, sezione H. A titolo esemplificativo, la circolare richiama i codici 49.20 (trasporto ferroviario merci), 49.41 (trasporto merci su strada), 52.1 (magazzinaggio e deposito), 52.24 (movimentazione merci), 52.25 (servizi di logistica) e 53.10 (attività postali con obbligo di servizio universale).

In catene di subfornitura, anche i subappaltanti, in quanto committenti “a valle”, devono svolgere attività rientranti nei codici ATECO ammessi per poter aderire al regime. Se l’attività rientra sostanzialmente nei codici interessati ma non è ancora comunicata, l’opzione è comunque esercitabile, fermo l’obbligo di adeguare i dati anagrafici IVA alla classificazione ATECO 2025.

Durata, comunicazione e decorrenza - L’opzione ha durata triennale, è congiunta e deve essere comunicata dal committente all’Agenzia delle Entrate mediante l’apposito modello approvato con provvedimento del 28 luglio 2025 , esclusivamente in via telematica. La comunicazione deve indicare i singoli contratti per i quali si opta, potendo coprire solo parte dei rapporti tra le stesse parti, e può essere integrata successivamente con altri contratti, per i quali il triennio decorre dalla nuova comunicazione.

L’opzione si considera esercitata dalla data di trasmissione del modello, da cui decorre l’obbligo del committente di versare l’IVA per le fatture emesse successivamente, a prescindere dal momento di effettuazione dell’operazione. L’opzione non è revocabile; sono ammesse solo comunicazioni correttive per sanare errori senza incidere sulla decorrenza del triennio.

Fatturazione, versamento e registrazioni - Il prestatore continua a emettere fattura ai sensi dell’articolo 21 D.P.R. n. 633/1972, indicando imponibile, aliquota e imposta, con l’annotazione “Opzione IVA a carico del committente ex articolo 1, comma 59, legge n. 207 del 2024”. Le fatture in regime opzionale sono annotate distintamente nel registro IVA vendite dal prestatore, ma l’imposta indicata non confluisce nelle sue liquidazioni periodiche né in quella annuale, poiché non viene da lui versata.

Il committente versa l’IVA con modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione (trasmissione allo SDI), utilizzando il codice tributo “6045” e il codice identificativo “66” per il soggetto solidalmente responsabile. Le fatture ricevute sono registrate nel registro IVA acquisti dal committente, che esercita la detrazione nei modi ordinari, fermo il controllo di effettivo versamento in sede di eventuale rimborso.

Rimborso dell’imposta non dovuta - In caso di imposta non dovuta emersa a seguito di accertamento definitivo, trova applicazione l’articolo 30‑ter, comma 2, D.P.R. n. 633/1972con gli adattamenti previsti dal comma 62 della legge di bilancio. In tale contesto, è il committente – soggetto che ha materialmente versato l’imposta in nome e per conto del prestatore – a poter chiedere la restituzione all’Erario della maggiore IVA detratta, dimostrando l’avvenuto versamento.

La domanda di rimborso deve essere presentata entro due anni dal momento in cui l’accertamento è divenuto definitivo per avvenuto pagamento. Rimane ferma l’applicabilità delle note di variazione ex articolo 26 D.P.R. n. 633/1972: se il prestatore emette nota di variazione in diminuzione, il committente rettifica la detrazione e può recuperare il relativo credito IVA tramite l’ordinaria procedura di rimborso di cui all’articolo 30‑ter, comma 1.

Rapporti con il regime degli autotrasportatori - La circolare afferma la piena compatibilità del regime transitorio con il regime speciale per gli autotrasportatori di cui all’articolo 74, comma 4, D.P.R. n. 633/1972. Il trasportatore che fruisce del regime naturale “trimestrale” può continuare a emettere fattura cumulativa per trimestre, mantenendo le specifiche agevolazioni di registrazione e liquidazione.

Se tale soggetto aderisce al regime opzionale in qualità di committente, deve comunque registrare le fatture di acquisto nel registro IVA acquisti e versare l’IVA in nome e per conto del prestatore con modello F24 entro il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura, senza compensazione. Ciò vale anche laddove il prestatore sia a sua volta un trasportatore che applica il regime di cui all’articolo 74, quarto comma.

Clausola di salvaguardia e profili sanzionatori - Gli uffici sono invitati a valutare l’eventuale non applicabilità delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, dello Statuto del contribuente, per comportamenti difformi tenuti prima della pubblicazione della circolare in presenza di condizioni di obiettiva incertezza. Il documento richiama la necessità di garantire uniformità di indirizzo interpretativo e operativo su tutto il territorio nazionale.

La clausola di salvaguardia attutisce il rischio sanzionatorio per gli operatori della filiera logistica che, nella fase di prima applicazione del regime opzionale, abbiano adottato soluzioni non pienamente allineate alle posizioni ufficiali dell’Amministrazione. La vigilanza sull’applicazione dei chiarimenti è demandata alle Direzioni regionali, chiamate a coordinare le strutture periferiche.

Tabella di sintesi operativa del regime transitorio opzionale IVA logistica
Regola principaleNoteRiferimenti normativi
Ambito oggettivo Servizi resi tramite appalto, subappalto, affidamento a consorziati o altri rapporti negoziali, diversi da quelli già soggetti a reverse charge ex lettere da a) ad a‑quater). Art. 17, comma 6, lett. a‑quinquies), D.P.R. n. 633/1972; art. 1, commi 57‑59, L. 207/2024.
Ambito soggettivo committente Imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e logistica (ATECO 2025 sezione H, es. 49.41, 52.1, 52.24, 52.25, 53.10). Individuazione tramite codici ATECO; possibile adeguamento successivo dei dati IVA.
Ambito soggettivo prestatore Soggetti che rendono i servizi individuati al committente tramite appalto, subappalto o analoghi rapporti. Inclusi i subappaltatori; ogni rapporto di subappalto è autonomo ai fini dell’opzione.
Modalità di opzione Opzione congiunta prestatore‑committente per specifici contratti, comunicata dal committente con modello telematico all’Agenzia delle Entrate. Provv. 28 luglio 2025 ; art. 1 , commi 59‑61, L. 207/2024.
Decorrenza e durata Decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione; durata triennale per ciascun contratto indicato. Non revocabile; possibile inserimento successivo di altri contratti con proprio triennio.
Fatturazione Fattura emessa dal prestatore con esposizione dell’IVA e annotazione “Opzione IVA a carico del committente ex art. 1, c. 59, L. 207/2024”. Fattura elettronica ex art. 21 D.P.R. n. 633/1972; annotazione facoltativamente strutturata nei blocchi opzionali XML.
Versamento IVA Effettuato dal committente, in nome e per conto del prestatore, con F24, senza compensazione, entro il 16 del mese successivo alla data di emissione. Codice tributo “6045”; codice identificativo “66” per il soggetto solidalmente responsabile.
Registrazioni contabili Prestatore: registra in vendite, IVA esposta ma non confluente in liquidazioni. Committente: registra in acquisti e detrae l’IVA secondo le regole ordinarie. Rilevanza dell’annotazione distinta delle fatture in regime opzionale nei registri IVA.
Rimborso IVA non dovuta Rimborso richiesto dal committente che ha versato l’IVA, entro 2 anni dal definitivo pagamento dell’accertamento, dimostrando l’effettivo versamento. Art. 30‑ter, commi 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972; art. 1 , comma 62, L. 207/2024.
Note di variazione In caso di nota di variazione in diminuzione, il committente rettifica la detrazione e può recuperare il credito tramite rimborso ex art. 30‑ter, comma 1. Restano applicabili le regole generali dell’art. 26 D.P.R. n. 633/1972.
Rapporti con regime autotrasportatori Compatibilità con regime art. 74, quarto comma: restano le regole trimestrali, fermo l’obbligo di versamento F24 “in nome e per conto” se il soggetto è committente in regime opzionale. La coesistenza dei due regimi è espressamente ammessa dalla circolare.
Clausola di salvaguardia Possibile non applicazione delle sanzioni in caso di obiettiva incertezza per comportamenti antecedenti alla circolare. Art. 10, comma 3, L. 212/2000; indicazioni agli uffici per valutazioni caso per caso.

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