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Spese di trasferta e rappresentanza: Assonime fa il punto sull’obbligo di tracciabilità

5 Dicembre 2025
Spese di trasferta e rappresentanza: Assonime fa il punto sull’obbligo di tracciabilità

Con la recente circolare n. 26 del 3 dicembre 2025 Assonime chiarisce il nuovo quadro applicativo per quanto riguarda la tracciabilità dei pagamenti ai fini della non imponibilità dei rimborsi per spese di trasferta e rappresentanza.

Le modifiche della Legge di Bilancio 2025 - L’art. 1, comma 81, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) aveva introdotto l’obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili (come bonifici bancari, carte di credito, altri sistemi previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997) per i rimborsi di spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, affinché questi non concorressero a formare il reddito imponibile del dipendente.

L’intervento del D.L. 17 giugno 2025, n. 84 - Successivamente, il D.L. 17 giugno 2025, n. 84 ha ulteriormente modificato la disciplina specificando che l’obbligo di tracciabilità si applica esclusivamente alle spese sostenute “nel territorio dello Stato”. Di conseguenza, per le missioni e trasferte effettuate all’estero, la tracciabilità del pagamento non è più richiesta per l’esenzione fiscale dei rimborsi.

Chiarimenti di Assonime - Assonime con la circolare n. 26 del 3 dicembre 2025 si sofferma sul nuovo onere di tracciabilità delle spese di trasferta e rappresentanza alla luce dell’aggiornato quadro normativo confermando che:

  • solo i pagamenti tracciabili (bonifico, carte, assegni, ma anche app via smartphone collegate a conti correnti attraverso servizi offerti da istituti di moneta elettronica) consentono la non imponibilità in capo al dipendente e la deducibilità in capo all’impresa;
  • l’onere relativo ai viaggi e ai trasporti:
    • riguarda i servizi di taxi e NCC,
    • non riguarda i viaggi con treni, aerei e altri mezzi di linea.
  • in merito ai costi di parcheggio, si auspica un cambio di rotta del Fisco che permetta di ritenere tali spese riconducibili nell’ambito delle spese di viaggio in modo da poter liberare il plafond delle spese non documentabili esente nel limite di 15,49 euro (25,82 euro per le trasferte all’estero).

Si ricorda che, secondo quanto chiarito dalla risposta ad interpello n. 188/2025:

  • per le trasferte e missioni all’estero, i rimborsi di spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto non sono soggetti a tassazione, anche se le spese sono state sostenute con mezzi non tracciabili (ad esempio, contanti);
  • per le trasferte e missioni in Italia, resta invece l’obbligo di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili per poter beneficiare della non imponibilità dei rimborsi.

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