
È sempre più frequente, soprattutto tra i più giovani, l’utilizzo di YouTube o altre piattaforme quale strumento attraverso il quale ottenere un’entrata extra. Poiché tali proventi possono assumere una rilevanza anche notevole, appare utile approfondire se, ed eventualmente come, tali componenti, derivanti prevalentemente dalla connessa attività di gestione pubblicitaria, debbano essere dichiarati al Fisco.
Nell’audizione del 7 luglio 2021, svolta in Commissione Lavoro della Camera nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che tali redditi possono qualificarsi come lavoro autonomo, redditi diversi o di impresa a seconda delle modalità di svolgimento dell’attività e del rapporto con le piattaforme, ma manca ancora una disciplina univoca e dettagliata.
La difficoltà principale risiede nel tipo di inquadramento più coerente con un’attività che si sviluppa in modo innovativo, tra contenuti originali, monetizzazione pubblicitaria (ad esempio tramite Google Adsense) e sponsorizzazioni, senza una categoria fiscale specifica dedicata.
In linea generale resta fermo che:
Dal 2025, il nuovo codice ATECO 73.11.03 (o 73.11.23) dedicato a content creator e influencer marketing facilita l’inquadramento, imponendo iscrizione alla Gestione Separata INPS.
Si noti come la fattispecie delle “tips” o di qualsiasi donazione fatta all’influencer, sarà assoggettata a imposizione IRPEF, nel caso di lavoro autonomo, alla luce della recente introduzione del principio di onnicomprensività (principio già in vigore per il caso dell’attività di impresa). Tale prestazione, tuttavia, è esclusa da IVA per mancanza dell’elemento della sinallagmaticità.
Di seguito il riepilogo dei principali chiarimenti forniti in proposito da giurisprudenza e prassi.
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Fattispecie |
Chiarimento |
Riferimento |
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Modelli professionisti e testimonial non residenti |
Le somme percepite per:
sono redditi di lavoro autonomo ex art. 53, comma 1, del TUIR, in quanto strettamente riconducibili all’attività di modello. |
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Modella/influencer che fa attività di promozione pubblicitaria |
Valorizzando la presenza quotidiana della influencer sulla piattaforma:
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C.G.T. I Lazio 1738/34/25 |
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Youtuber |
L’attività esercitata è inquadrabile come reddito di lavoro autonomo |
Tribunale Firenze 648/2021 |
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Calciatore “influencer” |
I proventi derivanti dall’attività di gestione della propria immagine, svolta con abitualità e professionalità, costituiscono redditi di lavoro autonomo per il calciatore professionista che svolga anche attività di influencer. |
C.G.T. II Piemonte 219/2/23, C.G.T. I Milano 568/15/25 |
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