
Il Consiglio dei Ministri lo scorso 2 ottobre ha approvato in via preliminare lo schema di Decreto legislativo che apporta modifiche e integrazioni alla normativa antiriciclaggio ossia al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 per il recepimento dell’art. 74 della direttiva UE 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Il provvedimento costituisce una prima attuazione della direttiva UE 2024/1640, concentrandosi in particolare sull’art. 74 della direttiva, che riguarda l’accesso alle informazioni relative al titolare effettivo delle persone giuridiche.
Nello specifico vengono ristrette le casistiche ossia rafforzati i requisiti di accesso alla sezione del Registro delle imprese ove si registrano le informazioni relative ai titolari effettivi delle persone giuridiche (c.d. registro dei titolari effettivi).
Come da relazione illustrativa del nuovo Decreto la lettera a) dell’art. 1 intervenendo sull’art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007, esclude il pubblico generico dalla consultazione del registro, limitando tale possibilità agli altri soggetti qualificati già individuati dall’art. 21, comma 2, e ai soggetti privati, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato.
I soggetti qualificati cui è consentito l’accesso saranno i seguenti:
Viene previsto che per l’accesso del pubblico (soggetti privati) è necessario soddisfare le seguenti condizioni: la conoscenza della titolarità effettiva deve essere indispensabile per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata; il soggetto deve dimostrare evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale.
L’interesse all’accesso deve essere diretto, concreto e attuale.
I soggetti possono anche essere anche enti rappresentativi di interessi diffusi (quali le associazioni). In tale caso, è richiesto che l’interesse all’accesso non coincida con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata.
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Accesso alle informazioni di cui al titolare effettivo (accesso al pubblico - lett. f), comma 2, art. 21 D.Lgs. n. 231/2007) |
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Norma in vigore |
Norma Decreto approvato in via preliminare (nuovo primo periodo lett. f), comma 2, art. 21) |
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Dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580. L’accesso ha a oggetto il nome, il cognome, il mese e l’anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui all’art. 20, in forza delle quali il titolare effettivo è tale. In circostanze eccezionali, l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l’accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d’età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi al numero delle esclusioni deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione europea con le modalità stabilite dal Decreto di cui al comma 5. |
Dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L’interesse deve essere diretto, concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. |
Nei fatti vengono estese alle persone giuridiche le “tutele” previste già ai fini dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust.
Infine si ricorda che a oggi gli adempimenti connessi alla comunicazione del titolare effettivo sono sospesi: “le pronunce cautelari rese dal TAR del Lazio prima e dal Consiglio di Stato poi, continuano a determinare la sospensione del termine per adempiere, e conseguentemente l’applicazione delle eventuali sanzioni da parte delle Camere di Commercio, nonché della possibilità di consultazione dei dati, per scongiurare il rischio di un irreparabile pregiudizio in ragione dell’ostensione dei dati personali presenti nel registro, in ciò, dunque, nulla innovando rispetto alla situazione di diritto a esse precedente, come determinata dalle pronunce cautelari rese dal TAR Lazio prima e dal Consiglio di Stato poi” (vedi nota MIMIT 28 novembre 2024, n. 115836).
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