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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Dilazione contributi INPS e INAIL: fino a 60 rate per le imprese in difficoltà

1 Dicembre 2025
Dilazione contributi INPS e INAIL: fino a 60 rate per le imprese in difficoltà

Il decreto 24 ottobre 2025, pubblicato in GU n. 278 del 29 novembre 2025, rende pienamente operativa, dal versante amministrativo INPS e INAIL, la “rateizzazione lunga” dei debiti contributivi fino a 60 mesi per i crediti non ancora affidati alla riscossione, collegandola a una comprovata temporanea difficoltà economico‑finanziaria. La misura, attuativa dell’art. 23 della legge n. 203/2024, sposta in capo ai due istituti – e non più al Ministero – la gestione ordinaria delle dilazioni prolungate, con l’obiettivo di favorire la regolarizzazione e ridurre tempi e costi di recupero. 

Quadro normativo di riferimento - Il decreto si inserisce nel solco dell’art. 2, comma 11‑bis, del D.L. 338/1989, introdotto dall’art. 23 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 (“Collegato lavoro”), che ha autorizzato INPS e INAIL a concedere piani di rientro fino a 60 rate per debiti contributivi, premi e accessori non ancora iscritti a ruolo. Contestualmente, per i due istituti cessa, dal 1° gennaio 2025, la disciplina speciale dell’art. 116, comma 17, della legge 388/2000, che prevedeva l’intervento autorizzatorio del Ministro del lavoro per rateazioni oltre i 24 mesi. La logica del legislatore è di semplificazione procedurale e di razionalizzazione dei flussi di incasso, accentrando in INPS e INAIL sia la valutazione delle richieste sia la definizione di criteri e modalità operative, pur nel perimetro fissato dal decreto interministeriale. La norma opera esclusivamente nella fase amministrativa del credito, lasciando immutata la distinta disciplina delle rateazioni presso l’agente della riscossione per i debiti già affidati.

I casi di accesso alla dilazione lunga - L’art. 1 del decreto individua le condizioni in presenza delle quali gli istituti possono concedere la dilazione fino a 60 rate, subordinando l’accesso alla dichiarazione di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico‑finanziaria. Due le soglie di debito rilevanti: per importi fino a 500.000 euro è previsto un piano fino a un massimo di 36 rate mensili; oltre 500.000 euro è possibile estendere la dilazione fino al tetto delle 60 rate mensili.​

Elemento non trascurabile per imprese e professionisti è la possibilità di ottenere una seconda dilazione in presenza di un piano già in corso, consentendo una ristrutturazione più flessibile dell’esposizione contributiva in un orizzonte temporale pluriennale. La scelta di ancorare la durata del piano all’importo complessivo del debito, oltre che alla situazione economico‑finanziaria, mira a calibrare l’ammortamento in chiave di sostenibilità del cash flow, evitando tuttavia un eccessivo allungamento generalizzato dei tempi di incasso.

Ruolo operativo di INPS e INAIL - Il decreto demandata ai consigli di amministrazione di INPS e INAIL la definizione puntuale di requisiti, criteri e modalità – anche telematiche – di accesso e pagamento, da adottare con propri atti entro 60 giorni dalla pubblicazione. Tali atti dovranno, in particolare, disciplinare: la documentazione idonea a dimostrare la difficoltà economico‑finanziaria, il sistema di presentazione delle domande (esclusivamente online), i parametri per la determinazione del numero di rate concedibili, le modalità di pagamento atte a comprovare la solvibilità del debitore e le ipotesi di revoca della dilazione. Resta ferma, quale condizione di mantenimento del beneficio, la regolarità dei versamenti correnti alle ordinarie scadenze contributive, così da evitare che il piano di rientro si traduca in una mera traslazione nel tempo dell’insolvenza. In linea con le prassi già sperimentate in materia di rateazione, è attesa una disciplina di decadenza che dovrebbe operare in caso di mancato pagamento di più rate, con conseguente immediata ripresa delle azioni di recupero dell’intero debito residuo. 

Decorrenza e ricalcolo delle domande pendenti - L’efficacia concreta delle nuove regole è ancorata all’adozione dei regolamenti interni di INPS e INAIL: i piani di rateazione disciplinati sulla base di tali atti si applicheranno alle domande presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla loro adozione. Il decreto prevede inoltre una finestra di “riallineamento” per le istanze depositate dal 12 gennaio 2025 in avanti ai sensi del nuovo comma 11‑bis dell’art. 2 del D.L. 338/1989, consentendo ai debitori di chiedere – entro il medesimo termine – la rideterminazione del numero delle rate in coerenza con i nuovi criteri. Per aziende, studi professionali e autonomi che abbiano già attivato percorsi di regolarizzazione nel 2025, questa possibilità può tradursi in un allungamento del piano e in un alleggerimento dell’importo mensile, a fronte però dell’obbligo di preservare la compliance corrente e di rispettare rigidamente le nuove condizioni di mantenimento del beneficio. In prospettiva sistemica, la misura si inserisce tra gli strumenti ordinari di gestione del rischio di credito contributivo, con un approccio che privilegia la continuità aziendale e la regolarizzazione volontaria rispetto al ricorso immediato alla riscossione coattiva.  

Le nuove dilazioni INPS/INAIL

Profilo

Disciplina previgente 

Nuova disciplina DM 24.10.2025

Ambito oggettivo

Debiti contributivi e premi con possibilità di rateazione ordinaria fino a 24 mesi, con estensioni oltre i 24 mesi previa autorizzazione ministeriale ex art.116 , comma 17, L. 388/2000​.

Debiti per contributi, premi e accessori dovuti a INPS e INAIL, non affidati agli agenti della riscossione, rateizzabili fino a 36 o 60 mesi in base all’importo, senza più autorizzazione ministeriale.

Soggetti competenti

Enti previdenziali con intervento del Ministero del lavoro per le dilazioni oltre i limiti ordinari .

INPS e INAIL titolari in via esclusiva del potere di concedere dilazioni fino a 60 rate e di fissare requisiti, criteri e modalità operative tramite atti dei CdA​.

Durata massima standard

Fino a 24 mesi per ciascun debito, con proroghe eccezionali fino a 60 mesi previa autorizzazione ministeriale​.

Fino a 36 rate mensili per debiti fino a 500.000 euro; fino a 60 rate mensili per debiti superiori a 500.000 euro, in presenza di temporanea obiettiva difficoltà economico‑finanziaria​.

Posizione del debito

Applicazione anche a crediti successivamente destinabili alla riscossione, con disciplina distinta per l’agente della riscossione​.

Applicazione limitata ai debiti non ancora affidati agli agenti della riscossione; restano separati i piani presso Agenzia delle Entrate‑Riscossione.

Seconda dilazione

Margini limitati e rimessi alla prassi degli enti, spesso subordinati a saldo del piano o a specifiche condizioni​.

Possibilità espressa di concessione di una seconda dilazione in presenza di un piano in corso, secondo requisiti e limiti definiti dai CdA di INPS e INAIL​.

Decorrenza pratica

Regole applicabili fino al 31 dicembre 2024 per INPS e INAIL in combinato disposto con la precedente disciplina.

Nuovi criteri applicabili alle domande presentate dal trentesimo giorno successivo agli atti dei CdA; facoltà di ricalcolo per istanze presentate dal 12 gennaio 2025 su richiesta del debitore​.

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