
L’omessa comunicazione dell’opzione per il consolidato fiscale può essere sanata tramite la remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012, purché si dimostri la volontà di aderire al consolidato attraverso comportamenti sostanziali come il calcolo e il versamento degli acconti coerenti con l’opzione non formalmente indicata. Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 294/E del 24 novembre 2025 .

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