
Il Consiglio dei ministri di ieri 20 novembre 2025 , ha approvato il Decreto attuativo della delega fiscale (Legge n. 111/2023) recante la proroga decennale, fino al 2036, del regime di esclusione IVA per le operazioni istituzionali rese dagli enti associativi, accompagnata da un riordino mirato delle esenzioni IVA per gli enti del Terzo settore, con particolare attenzione alla transizione post ONLUS e al riallineamento alle direttive unionali.
Proroga al 2036 per gli enti associativi
Il provvedimento stabilizza il quadro IVA degli enti associativi prorogando al 2036 l’esclusione da imposta per le prestazioni istituzionali rese verso soci, associati e partecipanti a fronte di corrispettivi specifici o quote supplementari.
La misura si inserisce nel percorso di superamento della procedura di infrazione 2008/2010 avviata dalla Commissione UE sull’art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972. Nel dettaglio, la Commissione europea ha eccepito allo Stato italiano l’impossibilità di considerare escluse dal campo di applicazione dell’IVA le operazioni degli enti non commerciali a favore dei loro associati a fronte dell’aumento della quota associativa o dietro corrispettivo specifico. Conseguentemente, ai fini dell’archiviazione della citata procedura d’infrazione, si è proceduto all’adeguamento della normativa nazionale mediante l’art. 5, commi da 15-quater a 15-sexies, del D.L. n. 146/2021 che rende la disciplina IVA delle operazioni effettuate da enti non commerciali a carattere associativo (enti non profit) conforme alle indicazioni dell’art. 132 della Direttiva IVA, prevedendo che tali operazioni siano rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sebbene in regime di esenzione.
La nuova decorrenza al 2036, maturata in esito al confronto tra Mef e Servizi della Commissione UE, mira a trasformare la logica dell’emergenza in un differimento strutturale, idoneo a interrompere la stagionalità delle proroghe e a consentire un ripensamento organico del trattamento IVA delle attività associative in coerenza con il diritto unionale.
Riordino delle esenzioni per gli ETS
Parallelamente, lo schema di Decreto interviene sulle esenzioni di cui all’art. 10, nn. 15, 19, 20 e 27-ter, legate alle attività di trasporto di malati e feriti, prestazioni educative, sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, oggi riferite agli ETS non commerciali in sostituzione dell’abrogato acronimo ONLUS dal 2026.
L’obiettivo è superare le criticità derivanti dall’utilizzo della sola categoria soggettiva dell’ETS “di natura non commerciale”, non sempre sovrapponibile ai parametri di esenzione fissati dagli artt. 132 e 133 della Direttiva IVA, ridefinendo il perimetro attraverso un richiamo più puntuale agli enti del Terzo settore e differenziando le imprese sociali costituite in forma societaria.
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