
Anche per quest’anno, con l’avvicinarsi del periodo natalizio, sale alla ribalta la tematica del trattamento fiscale degli omaggi natalizi; quest’anno ossia dal 1° gennaio 2025, c’è una importante novità legate alle modalità di pagamento delle spese per omaggi erogati dalle imprese ai propri clienti.
Infatti, dopo l’intervento dell’art. 1, comma 81, lett. d), della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), il comma 2 dell’art. 108, ultimo periodo, del D.P.R. n. 917/1986, TUIR, prevede espressamente, rispetto alle spese di rappresentanza che queste “sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Il riferimento ai pagamenti tracciati è da ritenersi soddisfatto se il pagamento è effettuato con carte di debito, di credito e prepagate (anche mediante Apple Pay o Google Pay), assegni bancari e circolari, ecc.
Detto ciò, soffermandoci sulle imprese rimangono in essere le ordinarie regole di deducibilità, fatto salvo quanto detto sui pagamenti tracciati.
Dunque, gli omaggi di beni costituiscono spese di rappresentanza (aventi i requisiti prescritti dal D.M. 19 novembre 2008), quindi, ai fini della deducibilità in tema di imposte sui redditi valgono le regole dettate dall’art. 108, comma 2, del TUIR:
Rispetto all’ultimo punto elenco, la deducibilità opera: nel limite dell’1,5%: fino a 10 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica dello stesso periodo a cui si riferiscono le spese (massimo di spesa di 150.000 euro); nel limite dello 0,6%: per la parte eccedente i 10 milioni di euro fino a 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica (massimo di spesa di 390.000 euro); nel limite dello 0,4%: per la parte eccedente i 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica (massimo di spesa di 390.000 euro + lo 0,4% dell’eccedenza).
Sull’individuazione del valore unitario, come da circolare Agenzia delle Entrate n. 34/2009, par. 5.4: “nel caso di un omaggio composto di più beni, il valore di 50 euro deve essere riferito al valore complessivo dell’omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono. Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno, dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto - ai fini della deducibilità - alla disciplina di cui al comma 2 del decreto”.
La parte di spesa che eccede tali limiti percentuali va considerata interamente indeducibile.
Ai fini IVA, la cessione gratuita di un bene oggetto dell’attività è imponibile IVA (con rivalsa non obbligatoria), indipendentemente dal costo unitario, a meno che l’imposta relativa all’acquisto non sia stata portata in detrazione.
Per i beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa:
La successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).
Con riferimento ai lavoratori autonomi invece, l’art. 54-septies, comma 2, del TUIR, comprende tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito (ovvero omaggi). Sul punto si fa presente che ai fini IRPEF le spese di rappresentanza (nel caso in esame omaggi) sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, fermo restando l’obbligo di pagamento tracciato.
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