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Sistema TS: nuova scadenza annuale e accesso diretto del Fisco ai dati

13 Novembre 2025
Sistema TS: nuova scadenza annuale e accesso diretto del Fisco ai dati

L’Agenzia delle Entrate potrà accedere direttamente alle informazioni sulle spese sanitarie e veterinarie dei contribuenti contenute nel Sistema Tessera Sanitaria (TS) nell’ambito dei controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi, sia modello 730 sia modello Redditi Persone Fisiche. Questa una delle principali novità a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 29 ottobre 2025.

Il provvedimento modifica il D.M. 19 ottobre 2020 per adeguarlo alle novità introdotte:

  • dall’art. 5 del D.Lgs. n. 81/2025, che ridisegna la periodicità degli invii al Sistema Tessera Sanitaria;
  • dal provvedimento A.d.E. n. 281068/2025, che aggiungere nuove modalità di controllo dei dati trasmessi.

Dal 1° gennaio 2025, medici, strutture sanitarie, farmacie e altri soggetti obbligati devono inviare le spese sanitarie al Sistema TS entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. La precedente periodicità semestrale viene dunque superata.

La modifica recepisce l’art. 12 del D.Lgs. n. 1/2024, come modificato dal citato D.Lgs. n. 81/2025, nonché la FAQ A.d.E. del 24 settembre 2025 che aveva anticipato l’adozione del modello annuale.

Rilevante è anche l’introduzione di un nuovo comma 4-bis all’art. 4 del D.M. 19 ottobre 2020, che disciplina l’accesso ai dati in sede di controllo formale. Quando nella dichiarazione precompilata vengono modificate spese sanitarie o veterinarie, l’Agenzia delle Entrate può consultare i dati analitici trasmessi al Sistema TS, limitatamente al personale incaricato dei controlli ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973.

DATA VISIONABILI DALLE ENTRATE

  • codice fiscale del contribuente
  • codice fiscale dell’eventuale familiare a carico
  • dati dell’erogatore
  • dati e tipologia del documento di spesa
  • importo pagamento
  • importi eventuali rimborsi
  • tracciabilità del pagamento (quando richiesto per la detrazione)

Restano esclusi i dati per i quali il contribuente ha esercitato l’opposizione alla trasmissione: occorre pertanto comunque conservare fatture e scontrini per i quali è stata fatta opposizione e quelli delle spese non trasmesse alla precompilata (es. cure all’estero, acquisti online o presso supermercati).

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