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MANOVRA 2026

Estromissione dei beni strumentali anche nel 2026: annotazione in contabilità entro maggio

31 Ottobre 2025
Estromissione dei beni strumentali anche nel 2026: annotazione in contabilità entro maggio

Il Disegno di Legge di Bilancio 2026 conferma la disciplina già proposta lo scorso anno per l’estromissione dell’immobile strumentale dall’attività di impresa individuale. L’imprenditore che deciderà di destinare il bene alla propria sfera personale dovrà annotare questa scelta in contabilità entro il 31 maggio 2026, ma il perfezionamento dell’operazione avverrà concretamente con la compilazione dei relativi dati nella dichiarazione dei redditi 2027.

La disciplina, riproposta senza cambiamenti rispetto alla Legge n. 207/2024, pone due condizioni:

  • la continuazione ininterrotta dell’impresa dal 31 ottobre 2025 al 1° gennaio 2026,
  • e il possesso dell’immobile strumentale, sia per natura sia per destinazione, nello stesso periodo.

Sono dunque escluse dall’agevolazione le imprese che cessano entro la fine del 2025, mentre rimane accessibile per chi cessa dal 2026 in avanti, grazie all’effetto retroattivo previsto dalla norma.

Il costo dell’operazione coincide con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% sulla plusvalenza, calcolata come differenza tra il valore di mercato (o catastale) del bene e il valore fiscale riconosciuto. Questo contributo assorbe sia l’IRPEF che l’IRAP dovute, mentre l’IVA segue il regime ordinario, ma con diverse attenuazioni: l’esenzione per le operazioni su fabbricati strumentali e la neutralità per il pro rata di detraibilità, salvo il caso di acquisto con IVA detraibile negli ultimi dieci anni, per cui sarà necessario riversare la quota residua.

La nuova tempistica prevede l’annotazione in contabilità entro fine maggio 2026 e il pagamento dell’imposta sostitutiva in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2026, oppure in due rate suddivise tra novembre 2026 e giugno 2027. Se il valore catastale è inferiore a quello fiscale, non sarà dovuta imposta. In caso di mancato pagamento, l’imposta verrà iscritta a ruolo con una sanzione maggiorata del 25%, ma l’estromissione resta valida.

La misura si conferma particolarmente vantaggiosa per coloro che prevedono di cessare l’attività nei prossimi anni, consentendo un’uscita agevolata dal regime imprenditoriale.

Estromissione immobile strumentale 2026

Aspetto

Dettaglio principale

Scadenza annotazione contabile

  • Entro il 31 maggio 2026

Perfezionamento

  • Nel Modello redditi PF 2027 (anno 2026)

Condizioni di accesso

  • Impresa e possesso immobile continui dal 31/10/2025 al 01/01/2026

Imposta sostitutiva

  • 8% sulla plusvalenza (valore di mercato/catastale - valore fiscale riconosciuto)

Pagamento imposta

  • Unica soluzione entro 30/11/2026
  • o in due rate (30/11/2026 e 30/06/2027)

Regime IVA

  • Esenzione operazioni su fabbricati, pro rata neutralità, decennio IVA da riversare

Effetti mancato pagamento

  • Iscrizione a ruolo imposta + sanzione 25%, estromissione comunque valida

Soggetti esclusi

  • Imprese cessate entro 31/12/2025

Convenienza fiscale

  • Elevata per chi prevede cessazione attività entro pochi anni

A.S. 1689

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Questo documento fa parte del FocusManovra 2026