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Rimborsi spese ai professionisti: casi principali e trattamento ai fini IVA e IRPEF

30 Ottobre 2025
Rimborsi spese ai professionisti: casi principali e trattamento ai fini IVA e IRPEF

A partire dal 1° gennaio 2025, con la riforma fiscale (D.Lgs. n. 192/2024), il trattamento dei rimborsi spese per i professionisti ha subito importanti modifiche.

Da tale data, in particolare:

  • non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (si sostituisce, pertanto, la disciplina previgente, in vigore fino al 31/12/2024);
  • viene codificato quanto già precisato dalla prassi amministrativa (cfr. circolare n. 38/E/2010, par. 3.4) secondo cui “le somme incassate per il riaddebito dei costi (…) per l’uso comune degli uffici non costituisce reddito di lavoro autonomo e quindi non rileva quale componente positivo di reddito” (es. telefono, energia elettrica, segreteria).

In linea generale le spese anticipate non sono deducibili dal professionista salvo i casi in cui le stesse, non siano poi effettivamente rimborsate e risultino integrate le condizioni di legge (assoggettamento del committente ad istituti disciplinati dal CCII o a procedure estere equivalenti, ad una procedura esecutiva individuale infruttuosa o prescrizione del credito). Le spese sono in ogni caso deducibili se non rimborsate e:

  • di importo fino a 2.500 euro comprensivo di compenso e rimborso;
  • non rimborsate entro un anno dalla fatturazione.

Resta inalterata la previsione per cui le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Tipo di rimborso

Tassazione IRPEF

Contributi previdenziali

Note

Rimborsi analitici (viaggio, vitto, alloggio)

No (se tracciati)

No

Non concorrono al reddito, i relativi costi sono indeducibili

Rimborsi chilometrici

Considerati reddito in quanto non rientrano tra le spese addebitate analiticamente

Rimborsi forfettari (spese generiche, studio)

Rimangono parte del compenso, tassati e soggetti a contributi

Spese anticipate in nome e per conto cliente

No

No

Non costituiscono reddito, devono essere documentate e addebitate specificamente

La riforma non ha cambiato la regola IVA. Di conseguenza:

  • salvo le anticipazioni in nome e per conto del cliente (art. 15, comma 1, n. 3, D.P.R. n. 633/1972),
  • i rimborsi seguono l’IVA del compenso professionale: imponibili al 22%, anche se la spesa originaria sconta un’aliquota ridotta (es. hotel/ristorazione al 10%).

Fattispecie di spesa/rimborso

Intestazione documento

Trattamento IVA in fattura professionista

Riferimento

Imposte/diritti/registri anticipati dal professionista in nome e per conto

Cliente

Esclusi da IVA (natura N1)

Art. 15, comma 1, n. 3, D.P.R. n. 633/1972; R.M. n. 381960/1980circolare n. 58/E/2001

Spese postali “a carico della controparte”

Cliente o specifica a carico cliente

Escluse da IVA se contrattualmente a carico cliente

R.M. n. 502030/1973R.M. n. 364698/1977

Tasse di concessione, tassa di circolazione, diritti

Cliente (su modello intestato)

Escluse da IVA (art. 15)

R.M. n. 360393/1978

Viaggi, vitto, alloggio del professionista per la trasferta

Professionista

Imponibili IVA (di regola 22%)

Art. 13 D.P.R. n. 633/1972; R.M. n. 381960/1980circolare n. 58/E/2001

Trasporto persone (taxi, NCC, ecc.)

Professionista

Riaddebito imponibile; IVA a monte indetraibile

Art. 19-bis1, lett. e), D.P.R. n. 633/1972

Hotel/ristorazione con fattura

Professionista

Riaddebito imponibile; IVA a monte detraibile (requisiti/termini)

Art. 19 D.P.R. n. 633/1972

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