L’assegnazione agevolata effettuata nel corso del 2025, anche se perfezionata a settembre, deve essere indicata nel modello Redditi SC 2026 e non in quello relativo all’anno precedente. Il periodo d’imposta di riferimento per il versamento dell’imposta sostitutiva è il 2025, a nulla rilevando che i versamenti siano stati effettuati entro la fine dello stesso anno.
Ambito normativo - L’articolo 1, commi da 31 a 36 , della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha reintrodotto il regime di assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci, applicabile fino al 30 settembre 2025. Il regime consente alle società di persone e capitali di assegnare beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri ai propri soci, assoggettando la differenza tra valore normale dei beni e costo fiscalmente riconosciuto a un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società non operative).
Imposta sostitutiva e utilizzo delle riserve - Nel caso di utilizzo di riserve in sospensione d’imposta, la legge prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 13% da versare con riferimento all’anno 2025. L’imposta sostitutiva va corrisposta in due rate:
Le riserve in sospensione possono essere utilizzate solo nella misura necessaria per consentire l’assegnazione, dopo aver impiegato eventuali riserve di capitale o utili disponibili. La loro tassazione libera definitivamente la riserva ai fini fiscali.
Modello Redditi SC 2026 (anno 2025) - Poiché l’assegnazione avviene nel corso del 2025, i relativi importi, imposte sostitutive e movimentazioni di riserve dovranno essere riportati nel modello Redditi SC 2026, riferito al periodo d’imposta 2025, e non nel modello Redditi SC 2025.
Assegnazione agevolata | |
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Norma di riferimento | Art. 1, commi 31-36, Legge 207/2024 |
Modello dichiarativo | Redditi SC 2026 (redditi 2025) |
Imposta sostitutiva beni assegnati | 8% (10,5% se non operative) |
Imposta sostitutiva riserve in sospensione | 13% |
Prima rata imposta sostitutiva |
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Seconda rata imposta sostitutiva |
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