Secondo la norma di comportamento n. 232 del 9 ottobre 2025 dell’AIDC, le rinunce ai crediti effettuate da soci non residenti di una società italiana non costituiscono sopravvenienze attive tassabili per l’eccedenza rispetto al valore fiscale, quando il credito è originariamente sorto in capo al socio (e non acquistato da terzi). In questa ipotesi, non è necessaria la comunicazione del valore fiscale da parte del socio non residente.
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