
Come noto, il credito d’imposta per la transizione 5.0 è disciplinato dall’art. 38 del D.L. n. 19/2024. Per effetto di quanto previsto dall’art. 5 del D.M. 24 luglio 2024, recante le disposizioni attuative, l’agevolazione non spetta tra l’altro, ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al Regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

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