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Contraddittorio preventivo: limiti applicativi e orientamento ante riforma

7 Ottobre 2025
Contraddittorio preventivo: limiti applicativi e orientamento ante riforma

Il contraddittorio preventivo, nella disciplina anteriore alla riforma che ha introdotto l’art. 6-bis della Legge n. 212/2000, non era generalizzato, ma operava secondo confini rigorosi tracciati dalla giurisprudenza di legittimità, come ribadito dall’ordinanza della Cassazione dell’8 settembre 2025, n. 24783.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il contraddittorio preventivo prima della riforma era limitato dalla giurisprudenza. L'obbligo di contraddittorio sussisteva solo in base agli studi di settore. La Corte ha confermato che il contraddittorio non è obbligatorio in presenza di molteplici elementi gravi, precisi e concordanti diversi dagli standard. Gli studi di settore usati come parametro integrativo non generano da soli l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nella cornice pre-riforma.