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Senza scadenza la comunicazione della PEC degli amministratori già in carica

30 Settembre 2025
Senza scadenza la comunicazione della PEC degli amministratori già in carica

La commissione paritetica Unioncamere e il Consiglio Nazionale del Notariato, in data 25 settembre, hanno approvato 8 nuovi orientamenti per il triennio 2023-2025 per favorire unità di comportamenti da parte del Notariato e delle Camere di commercio in merito alle procedure e istanze da seguire per le comunicazioni societarie.

L’intervento ha riguardato anche l’obbligo in capo agli amministratori di società di persone o di capitali, di comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro delle imprese, ciò in linea con le previsioni introdotte al comma 860 dell’art. 1, Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025.

Unioncamere conferma le proprie interpretazioni della norma rispetto ai diversi orientamenti forniti dal MIMIT con le note prot. n. 43836 del 12 marzo 2025 e prot. n. 127654 del 25 giugno; con tale ultima nota la scadenza per la comunicazione rispetto alle società già costituite alla data del 1° gennaio 2025 è stata prorogata al 31 dicembre 2025. Secondo il MIMIT, l’amministratore deve comunicare la PEC “personale” e non quella della società: “la ratio della norma è indubbiamente volta a garantire la conoscibilità di un recapito di posta elettronica proprio ed esclusivo dell’amministratore da partedi tutti i soggetti terzi che possano avere legittimamente interesse ad un canale di comunicazione diretto e formale”.

Secondo Unioncamere e Assonime (lett. Unioncamere 2 aprile 2025 - circolare Assonime 15/2025) invece:

  • per gli amministratori già in carica al 1° gennaio 2025, non è previsto alcun termine per la comunicazione: l’adempimento sarà richiesto solo in caso di nuove nomine o conferme.
  • l’obbligo in parola potrà essere rispettato anche comunicando la PEC della società, senza necessità che ogni amministratore ne possieda una personale.

Si riportano gli orientamenti operativi espressi da Unioncamere.

Comunicazione PEC amministratori società

Requisiti oggettivi

Occorrono entrambi i requisiti, e quindi attività di impresa e forma societaria: sono quindi escluse le società che non svolgono attività d’impresa (ad es. le Stp, le Sta e le società di mutuo soccorso) i consorzi e altri enti che pur svolgendo attività d’impresa non siano società e i contratti di rete.

Ambito soggettivo-amministratori di imprese in forma societaria

Amministratori di imprese costituite in forma societaria. Sono inclusi tutti coloro che ricoprano la carica di amministratore, anche se non muniti di deleghe e non operativi. Sono inclusi i liquidatori, in quanto amministratori della società in liquidazione. Sono esclusi i procuratori, compresi i direttori generali, nonché i preposti di società estere con sede secondaria in Italia.

Decorrenza

L’obbligo riguarda le richieste di iscrizione della nomina presentate (anche per conferma o rinnovo o modifica dei patti sociali di società di persone) a decorrere dal 1° gennaio 2025, quindi non solo le richieste di iscrizione di nomina relative alle società costituite dal 1° gennaio 2025.

La comunicazione del domicilio digitale effettuata dagli amministratori già in carica al 1° gennaio 2025, per la quale non è previsto un termine di scadenza, è esente dal pagamento dei diritti di segreteria.

Domicilio digitale da comunicare

L’amministratore/liquidatore può alternativamente:

  • indicare il proprio domicilio digitale personale;
  • indicare lo stesso domicilio digitale personale per le cariche ricoperte in diverse società;
  • indicare diversi domicili digitali per le cariche ricoperte in diverse società;
  • “eleggere domicilio speciale” elettronico, ai sensi dell’art. 47 del Codice civile, presso il domicilio digitale della società nella quale ricopre la carica.

Non è invece possibile indicare un domicilio digitale di altra società o riferito ad altro amministratore/liquidatore.”

Comunicato Stampa 25 settembre 2025

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