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Incompatibilità tra professione di dottore commercialista e socio di SSD?

24 Settembre 2025
Incompatibilità tra professione di dottore commercialista e socio di SSD?

Accade di frequente che un iscritto all’albo dei dottori commercialisti possa assumere incarichi o detenere quote di partecipazione in SSD, soggetti riconducibili all’art. 73, comma 1, lettera a) del TUIR (circolare n. 21/2003) e, quindi, con natura commerciale. Occorre valutare, quindi, quando tale fattispecie assuma rilevanza ai fini dell’incompatibilità professionale.

La professione di dottore commercialista ed esperto contabile è infatti incompatibile con “l’esercizio, anche non prevalente, né abituale dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliari delle precedenti” (art. 4, comma 1, lettera c) D.Lgs. n. 139/2005).

Nel caso dell’attività di impresa i requisiti della non prevalenza e della non occasionalità devono ritenersi soddisfatti in maniera implicita. In passato, il CNDCEC (“La disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139, Note interpretative) ha avuto modo di chiarire che:

  • lo status di socio di minoranza di società di capitali è da ritenersi sempre compatibile con l’esercizio della professione, tuttavia, qualora si accerti che, di fatto, l’iscritto socio di società di capitali gestisca, amministri e liquidi attraverso prestanomi o fiduciari, ovvero in virtù di clausole statutarie che devolvano ai soci le decisioni in merito alla gran parte degli atti di gestione, la valutazione dovrà essere fatta avendo riguardo a tali circostanze;
  • l’assunzione della carica di amministratore in assenza di ampi poteri gestori senza la contestuale presenza di un interesse economico prevalente in una società di capitali è sempre compatibile con l’esercizio della professione a meno che non si accerti che, il commercialista eserciti il proprio controllo o influenza sulla società e gestisca, attraverso un soggetto terzo, la società.

Diversamente, l’assunzione da parte dell’iscritto della duplice veste di socio e amministratore di una società di capitali è circostanza che rileva ai fini della valutazione della sussistenza di una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione nella misura in cui sia dimostrato che questi abbia un interesse economico prevalente nella società ed eserciti contestualmente tutti o ampi poteri gestionali.

Con il P.O. n. 82/2024, il CNDCEC ha chiarito che l’iscritto

  • socio (non di maggioranza),
  • e membro del CdA (senza poteri di amministrazione)

di una SSD priva di lucro non si trova in posizione di incompatibilità secondo quanto sopra delineato.

Al di fuori di questa specifica ipotesi, ossia quando:

  • l’iscritto assume la posizione di socio di maggioranza,
  • oppure tutte o la maggioranza delle partecipazioni sono detenute da familiari dell’iscritto,
  • ancora, l’iscritto riverse particolari incarichi direttivi nella SSD,

resta imprescindibile effettuare una valutazione ad hoc circa la sussistenza o meno di un proprio “interesse economico prevalente” nella conduzione dell’ente sportivo, dirimente ai fini dell’incompatibilità.

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