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Quadro RW e le partecipazioni estere: due approcci applicativi

15 Settembre 2025
Quadro RW e le partecipazioni estere: due approcci applicativi

La compilazione del quadro RW del modello Redditi continua a rappresentare una delle aree più delicate del monitoraggio fiscale, soprattutto in presenza di partecipazioni in società estere “white list” detenute da persone fisiche residenti. L’adempimento, infatti, non riguarda soltanto gli investimenti detenuti in via diretta, ma anche i casi in cui il socio residente abbia la titolarità effettiva derivante da una catena partecipativa.

L’Agenzia delle Entrate ha nel tempo chiarito diversi profili legati all’applicazione del monitoraggio fiscale, ma in dottrina persistono due diversi orientamenti circa la modalità di indicazione della quota di possesso (colonna 5) quando si tratta di partecipazioni estere imputabili in termini di titolarità effettiva.

Il primo approccio: investimento in senso “isolato” - Secondo un primo orientamento, la quota di partecipazione estera va considerata in senso autonomo, senza metterla in rapporto con le quote di altri soci. In questa visione:

  • la colonna 5 (“quota di possesso”) viene compilata con l’indicazione del 100%, anche se la partecipazione effettiva nel capitale sociale è pari solo, ad esempio, al 15%
  • qualora l’investimento configuri una titolarità effettiva, va compilata la colonna 2 con il codice “2” e la colonna 15 con la percentuale della titolarità effettiva (ad esempio 50%, a seguito del calcolo demoltiplicativo).

In altri casi, laddove la partecipazione sia inferiore alla soglia di titolarità effettiva (ad esempio 20%), si procede nel seguente modo:

  • non si compila la colonna 2
  • in colonna 5 si indica 100%, in quanto si detiene piena proprietà della quota posseduta
  • la percentuale di partecipazione al capitale sociale non viene riportata.

Questo approccio, in sintesi, tende a privilegiare la logica del “bene estero” posseduto in quanto tale, indipendentemente dalla percentuale di capitale detenuta.

Il secondo approccio: investimento relazionato alle quote degli altri soci - Un’altra impostazione, seguita da diversi operatori, considera invece l’investimento in relazione alle quote di partecipazione possedute dagli altri soci, ancorando i dati riportati nel quadro RW alla quota effettiva detenuta nel capitale sociale della società estera. In pratica:

  • in colonna 5 viene riportata la percentuale reale, ad esempio il 15%
  • in caso di titolarità effettiva, si compila la colonna 2 con codice “2” e la colonna 15 con la percentuale di titolarità effettiva (ad esempio 50%).

In questo schema, il quadro RW riflette sia la percentuale di partecipazione diretta sia quella effettiva, mettendo in evidenza una duplice informazione: la quota effettiva detenuta e quella derivante dall’effetto demoltiplicativo.

Differenze logiche e conseguenze pratiche - La differenza tra i due approcci non è meramente formale.

  • il primo approccio mette in evidenza la proprietà piena della quota, ma può far emergere discrepanze informative rispetto alla reale percentuale di possesso del capitale estero
  • il secondo approccio risulta più aderente al dato societario e alla reale partecipazione al capitale, ma comporta un’interpretazione estensiva della struttura del quadro RW.

Entrambe le impostazioni, di fatto, rispettano la necessità di indicare sempre la quota di possesso (colonna 5, compilazione obbligatoria secondo le specifiche tecniche), ma differiscono sulla sua valorizzazione percentuale.

In assenza di un chiarimento ufficiale univoco da parte dell’Amministrazione finanziaria, l’operatore professionale si trova di fronte alla necessità di scegliere l’impostazione più coerente con la realtà economico-giuridica della partecipazione. Se l’obiettivo è quello di dare massima evidenza alla quota di capitale sociale detenuta e differenziarla dalla titolarità effettiva, appare preferibile il secondo approccio, più trasparente nelle informazioni rese. Se invece si intende sottolineare la piena titolarità della partecipazione estera come bene oggetto di monitoraggio, può risultare coerente il primo approccio. In entrambi i casi, resta centrale il ruolo del professionista nel supportare il contribuente nella corretta compilazione, tenendo conto delle possibili implicazioni sia in termini di compliance sia di eventuali contestazioni in sede di controllo.

Esempio pratico: una persona fisica residente detiene, tramite una s.r.l. italiana di cui possiede il 70%, una quota pari al 15% di una società estera (white list, ad es. tedesca). Il calcolo della titolarità effettiva sulla società estera, secondo la normativa antiriciclaggio, produce una quota effettiva del 10,5% (70% × 15%).

Approccio 1 - Investimento in senso “isolato”

Colonna

Dato da indicare

Spiegazione

1

1 (proprietà)

Titolo di possesso

2

2 (titolare effettivo)

Si indica per la titolarità effettiva

3

codice apposito (es.: 13)

Partecipazione non quotata in società estera

4

Stato estero

DE (Germania)

5

100%

Sempre 100%, come piena proprietà della quota

...

...

...

15

10,5%

Percentuale di titolarità effettiva calcolata

Approccio 2 - Investimento relazionato alle quote

Colonna

Dato da indicare

Spiegazione

1

1 (proprietà)

Titolo di possesso

2

2 (titolare effettivo)

Si indica per la titolarità effettiva

3

codice apposito (es.: 13)

Partecipazione non quotata in società estera

4

Stato estero

DE (Germania)

5

15%

Percentuale diretta di quota (sul capitale)

...

...

...

15

10,5%

Percentuale di titolarità effettiva calcolata

 

Approccio

Colonna 2

Colonna 5

Colonna 15

Isolato (“quota come bene”)

2

100%

10,5%

Relazionato (“quota sul capitale”)

2

15%

10,5%

In entrambi i casi si compila colonna 2 con “2” per titolarità effettiva e colonna 15 con la quota effettiva demoltiplicata. Solo in colonna 5 cambia la logica: nel primo caso si indica sempre il 100% della disponibilità della quota, nel secondo si valorizza la reale percentuale di capitale detenuta nella società estera.

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Questo documento fa parte del FocusDichiarazioni 2025