
Se il datore di lavoro fornisce l’energia elettrica per la ricarica del veicolo elettrico in uso promiscuo, tale fornitura non costituisce reddito imponibile per il dipendente, essendo già inclusa nel valore forfetario calcolato con le tabelle ACI. Coerentemente, qualsiasi somma che il dipendente paghi per ricariche elettriche a uso privato deve essere trattenuta dalla sua retribuzione netta e non può essere dedotta dal valore del fringe benefit ai fini fiscali. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 237/E del 10 settembre 2025.

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