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Agente di commercio e regime del registrato: ricavi, dichiarazione e ritenute d’acconto

11 Settembre 2025
Agente di commercio e regime del registrato: ricavi, dichiarazione e ritenute d’acconto

Un agente di commercio in contabilità semplificata che sceglie il regime del “registrato” (art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973) deve imputare il ricavo delle fatture registrate nell’anno, indipendentemente dal reale incasso. Le ritenute d’acconto applicate e incassate successivamente si possono scomputare, seguendo precise regole temporali collegate sia all’anno di maturazione del reddito sia al momento del prelievo della ritenuta.

Il regime del registrato. Chi opera in contabilità semplificata può optare per il regime del registrato, anche noto come “cassa virtuale”. In questo regime, il ricavo concorre al reddito nell’anno in cui la fattura viene registrata, anche se il pagamento avviene l’anno seguente. La data di registrazione della fattura ha così rilevanza sia ai fini fiscali che IVA, assumendo valore equipollente all’incasso.

Esempio. Se un agente registra il 20 dicembre 2024 una fattura per provvigioni che verrà incassata il 20 gennaio 2025, tale ricavo va imputato al periodo d’imposta 2024, nonostante il pagamento avvenga l’anno dopo. In dichiarazione dei redditi 2024 si indicherà quindi il relativo ricavo, anche se la Certificazione Unica della mandante attesterà la ritenuta solo per il 2025.

Le ritenute: quando si scomputano. Riguardo le ritenute d’acconto subite, l’art. 22 del TUIR prevede che:

  • le ritenute applicate e versate tra la chiusura dell’anno di competenza e la presentazione della dichiarazione possono essere scomputate dall’imposta relativa al periodo d’imposta dei redditi cui si riferiscono, oppure dall’imposta dell’anno in cui sono state operate;
  • se la ritenuta viene versata dopo la presentazione della dichiarazione, può essere scomputata solo nell’anno in cui è stata concretamente operata.

Nel caso sopra citato,

  • la fattura va dichiarata nel 2024 come ricavo;
  • la ritenuta, se versata nel 2025 e prima della presentazione della dichiarazione 2024, può essere utilizzata a scomputo dell’imposta 2024 oppure (a scelta) nell’imposta 2025;
  • la Certificazione Unica dell’anno di incasso potrebbe “anticipare” l’indicazione rispetto al vero periodo fiscale di competenza del ricavo, rendendo necessario un controllo sulla coerenza dei dati in dichiarazione.

In sintesi, nel regime del registrato per agenti di commercio, il reddito si determina alla registrazione della fattura, mentre la ritenuta d’acconto segue il momento del pagamento: la compensazione fiscale della ritenuta può quindi avvenire sia nell’anno di competenza del reddito che in quello successivo, a seconda di quando viene operata e della data di presentazione della dichiarazione.

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