Con un comunicato dell’8 settembre 2025 pubblicato nella Sezione Revisione legale, la Ragioneria Generale dello Stato del MEF invita tutti gli iscritti al registro dei revisori legali, che non hanno ancora comunicato il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), o che non lo hanno aggiornato, a provvedere entro la fine di settembre.
L’intervento si inserisce nella ricognizione sull’osservanza dell’art. 7, comma 1, lettera d-bis), del D.Lgs. n. 39/2010, norme che impongono ai revisori di dotarsi e mantenere aggiornato un domicilio digitale valido per le comunicazioni ufficiali.
Il mancato adempimento entro i termini previsti:
Secondo quanto previsto dall’art. 6-quater, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD), l’indirizzo PEC comunicato confluisce automaticamente nell’Indice nazionale dei domicili digitali (INAD), diventando così l’unico canale legale di notificazione con la pubblica amministrazione.
Nel dettaglio, la comunicazione deve essere effettuata esclusivamente attraverso l’Area riservata dei revisori, utilizzando SPID o CIE per l’accesso, e deve essere monitorata costantemente per garantire la validità del recapito PEC. Sono esclusi metodi alternativi, come email ordinarie o comunicazioni telefoniche, che non avranno valore legale in caso di contestazioni.
Sebbene la Legge non preveda un obbligo specifico per i tirocinanti, è comunque fortemente consigliato che anche i professionisti in fase di tirocinio si dotino di un indirizzo PEC per assicurare la tracciabilità e la validità legale nella corrispondenza digitale.
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