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Concordato preventivo: nota di variazione anche alla fine della procedura

10 Settembre 2025
Concordato preventivo: nota di variazione anche alla fine della procedura

Il cedente, che decida di partecipare al concordato preventivo del proprio cliente insolvente, può legittimamente attendere la conclusione infruttuosa della procedura per emettere nota di variazione in diminuzione, ex art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, al fine di recuperare l’IVA non incassata.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il cedente può emettere nota di variazione IVA dopo la conclusione infruttuosa del concordato preventivo, senza applicazione della consecuzione tra procedure, seguendo l’art. 26 D.P.R. 633/1972.