I debiti iscritti a ruolo e scaduti non possono essere compensati con i crediti di imposta relativi al bonus facciate e, più in generale, a tutti i bonus edilizi. Questo, l’interessante chiarimento fornito dalla Corte di giustizia di Ferrara con la sentenza n. 86/2/2025.
Come noto, la compensazione dei crediti tributari è vietata, per il contribuente, in presenza di debiti iscritti a ruolo e scaduti per imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro. Si tratta della previsione contenuta nell’art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010. Tale divieto si applica alle compensazioni orizzontali di crediti tributari, ossia in sede di compensazione tra un credito ed un debito di diversa natura (es. utilizzo del credito IRPEF per il pagamento della cedolare secca). In sostanza, la presenza di ruoli scaduti comporta il divieto di effettuare compensazioni orizzontali che obbligatoriamente devono transitare dal modello F24.
Si noti che:
Tanto premesso, nell’ambito dei crediti relativi ai bonus edilizi, appare lecito domandarsi:
La risposta alla prima domanda è senz’altro negativa, per effetto della previsione recata dall’art. 121, comma 3, del D.L. n. 34/2020, infatti, ai crediti in argomento “non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”. Come precisato dalla sentenza è indubbio “che, pure in presenza di debiti a ruolo, il contribuente possa estinguere debiti erariali (diversi da quelli a ruolo) tramite crediti di imposta agevolativi”.
A considerazioni opposte si arriva, invece, in relazione al secondo quesito: la compensazione dei crediti relativi al bonus facciate (ma i medesimi principi possono essere estesi a tutti i bonus edilizi) non può riguardare i debiti erariali già iscritti a ruolo. In linea con quanto già chiarito con la risposta a interpello 909-1329/2022 dell’Agenzia delle entrate, infatti, la sentenza in commento ribadisce che i crediti agevolativi, sfuggendo al divieto recato dal citato articolo 31, possono essere compensati anche in presenza di ruoli, ma non per pagare i ruoli stessi.
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