Si avranno due anni di tempo (anziché uno) anche per la fruizione del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa ex art. 7, commi 1 e 2 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (di importo pari all’imposta di registro o all’IVA pagata per il primo acquisto agevolato). Con la risposta ad interpello n. 197/E del 30 luglio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha infatti allargato a tale casistica l’ambito di applicazione delle modifiche apportate con la Legge di Bilancio 2025.
Come noto, la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 116, Legge n. 207/2024) è intervenuta sulle agevolazioni “prima casa”, disciplinate dalla nota 2-bis posta in calce all’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, Testo unico dell’Imposta di registro. A decorrere dal 1° gennaio 2025, pertanto, si avranno a disposizione due anni anziché uno per rivendere l’abitazione agevolata preposseduta e chiedere l’agevolazione prima casa per un nuovo immobile.
La ratio, come osservato dal documento di prassi in commento, è quella di incentivare il mercato immobiliare e agevolare il cambio della prima casa di abitazione.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
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