La Cassazione - con sentenza del 5 luglio 2025, n. 18364 - ha distinto l'ambito di applicazione dell'art. 164 TUIR rispetto a quello di cui all'art. 54 TUIR (cioè, la prima norma speciale rispetto al criterio di deducibilità generale delle spese dettato dalla seconda), relativamente alla deducibilità delle spese di trasferta effettuate con mezzi propri dei singoli associati, in caso di associazione tra professionisti.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ricondotto la fattispecie in esame nell'ambito di applicazione di cui all'art. 54 TUIR, affermando che le spese di trasporto e trasferta effettuate dai singoli associati con mezzi personali, vista la stretta strumentalità all'attività professionale propria dell'associazione, sono interamente deducibili, non soggiacendo quindi al limite del 40% fissato dall'art. 164 TUIR.
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