Nel periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto di ogni anno, anche nel processo tributario si applica la sospensione feriale dei termini processuali, disciplinata dall’art. 1 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742. Tale pausa estiva sospende automaticamente il decorso di tutti i termini di natura processuale, con esclusione delle scadenze relative a fasi amministrative e a procedimenti d’urgenza.
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