La decadenza dal concordato preventivo biennale in alcuni casi comporta il versamento delle imposte sul reddito proposto anche se è venuto meno l’accordo con l’Agenzia delle Entrate.
L’art. 22 del D.Lgs. n. 13/2024 regole le ipotesi di decadenza del concordato richiamando altresì le condizioni di accesso e le cause di esclusione.
Tra le ipotesi di decadenza, il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi:
Ritornando a quanto detto in premessa nel comma 3-bis dell’art. 22 del Decreto CPB è, previsto che nel caso di decadenza dal concordato restino dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
Si pensi al caso in cui l’adesione riguarda il biennio 2024-2025 ed il contribuente si trova in una delle suddette ipotesi di decadenza. Il CPB decade sia per il 2024 che per il 2025, ma le imposte saranno versate tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti. Dunque non rileverà il reddito effettivo, se inferiore a quello concordato.
In tal modo viene intercettato un eventuale intento “elusivo” da parte del contribuente che potrebbe avere vantaggi a decadere dal CPB laddove ad esempio si rende conto che il suo reddito effettivo sia inferiore a quello concordato.
Diverso è il caso della revoca volontaria da parte del contribuente che decide di tornare sui propri passi una volta aderito alla proposta reddituale 2025/2026. In tale caso, l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/2025, ha chiarito che la revoca dell’adesione ad una proposta CPB, precedentemente accettata per il biennio 2025-2026, deve avvenire per via telematica, entro gli stessi termini previsti per l’adesione, compilando i seguenti campi del “Modello CPB 2025/2026”:
In tale caso non entra in gioco la previsione di cui al citato comma 3-bis.
La revoca può essere comunicata entro il 30 settembre 2025 esclusivamente tramite invio autonomo, utilizzando il frontespizio del modello REDDITI 2025, compilando la casella “Comunicazione CPB” con il codice 2 (“Revoca”). L’invio del frontespizio del modello REDDITI per trasmettere l’adesione o la revoca al CPB non assolve all’adempimento della trasmissione della dichiarazione annuale.
Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare è possibile revocare una precedente proposta accettata per il biennio 2025-2026 entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
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Questo documento fa parte del FocusCPB 2025/2026
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