Alla luce del nuovo principio di onnicomprensività, l’Agenzia delle Entrate ritiene che per il professionista titolare di partita IVA, il valore nominale del credito di imposta relativo a bonus edilizi, acquisito ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 e il corrispondente costo sostenuto concorrano alla determinazione del reddito di lavoro autonomo (cfr. risposta ad interpello n. 171/2025).
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