Il regime di detassazione previsto per le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti in sede di concordato preventivo liquidatorio o fallimentare (art. 88, comma 4-ter, del TUIR) non si estende alle sopravvenienze attive da stralcio conseguite, per effetto della riduzione dei debiti registrata nel periodo antecedente all’apertura della liquidazione, nell’ambito della procedura di Concordato semplificato di cui agli artt. 25-sexies e 25-septies del CCII. Questo, in sintesi, quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria con la risposta ad interpello n. 179/E del 7 luglio 2025.
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