La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15337/2025, ha stabilito che i rimborsi spese di viaggio corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali costituiscono reddito da lavoro dipendente, ai sensi del principio di onnicomprensività sancito dall’art. 51, comma 1, del TUIR. La pronuncia contribuisce a chiarire la natura dei rimborsi corrisposti nell’ambito dei rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale, ribadendo la tassabilità di tali importi.
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