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Novità sulla tassazione delle auto a uso promiscuo: analisi della circolare 10/E/25

4 Luglio 2025
Novità sulla tassazione delle auto a uso promiscuo: analisi della circolare 10/E/25

La circolare n. 10/E del 3 luglio 2025 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti fondamentali sulle nuove regole fiscali relative alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori. Le modifiche sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) e dal D.L. 28 febbraio 2025, n. 19, convertito dalla Legge 24 aprile 2025, n. 60.

Il Nuovo Regime di Tassazione - Cosa cambia dal 2025? Dal 1° gennaio 2025, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati e veicoli consegnati a partire da tale data, la quota di fringe benefit da assoggettare a tassazione viene fissata al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato secondo le tabelle ACI. Sono previste percentuali ridotte per i veicoli a basso impatto ambientale:

  • 10% per veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
  • 20% per veicoli elettrici ibridi plug-in.

Queste percentuali si applicano al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Requisiti per l’applicazione della nuova disciplina - Affinché si applichi il nuovo regime, devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni a partire dal 1° gennaio 2025:

  • immatricolazione del veicolo;
  • stipula del contratto di concessione in uso promiscuo;
  • consegna del veicolo al dipendente.

La sottoscrizione dell’atto di assegnazione e la consegna rappresentano i momenti rilevanti per l’applicazione della normativa.

Disciplina transitoria - Per garantire una transizione graduale, è stata introdotta una disciplina transitoria che tutela i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025. In questi casi, continua ad applicarsi la disciplina previgente, ovvero quella in vigore fino al 31 dicembre 2024, che prevedeva percentuali di tassazione differenziate in base alle emissioni di CO2 del veicolo:

Emissioni CO2 (g/km)

Percentuale Fringe Benefit (fino al 2024)

≤ 60

25%

61 - 160

30%

161 - 190

50%

> 190

60%

Questa disciplina si applica anche ai veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, fino alla naturale scadenza dei contratti.

Criterio del valore normale - Per i casi non rientranti nelle fattispecie sopra descritte, il fringe benefit viene determinato secondo il criterio generale del “valore normale”, ossia il valore di mercato del bene o servizio, al netto dell’utilizzo aziendale. Solo la quota riferibile all’uso privato del veicolo concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Proroga e riassegnazione dei veicoli

  • Proroga del contratto: in caso di semplice proroga, si applica la disciplina vigente al momento della stipula originaria, fino alla scadenza della proroga.
  • Riassegnazione a nuovo dipendente: se il veicolo viene riassegnato a un altro dipendente con un nuovo contratto, si applica la disciplina vigente al momento della nuova assegnazione. Se la riassegnazione avviene entro il 30 giugno 2025 e il veicolo era stato ordinato entro il 31 dicembre 2024, si applica la disciplina transitoria; altrimenti, si applica il criterio del valore normale.

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