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Contribuente sia forfetario che dipendente: attenzione alla corretta indicazione dei contributi

1 Luglio 2025
Contribuente sia forfetario che dipendente: attenzione alla corretta indicazione dei contributi

Come noto, il rigo LM35 del modello Redditi PF 2025 è dedicato all’indicazione dei contributi previdenziali e assistenziali versati dai contribuenti in regime forfetario nel corso dell’anno fiscale 2024.

Nel dettaglio:

  • a colonna 1, indicare l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati nel periodo d’imposta a titolo obbligatorio. Questi contributi sono deducibili dal reddito imponibile determinato secondo le regole del regime agevolato, riducendo così la base su cui si calcola l’imposta sostitutiva;
  • a colonna 2, deve essere indicato l’importo dei predetti contributi che trova capienza nel reddito indicato nel rigo LM34, colonna 3.

Se il contribuente è contemporaneamente titolare di partita IVA in regime forfetario e lavoratore dipendente, occorre prestare attenzione a come vengono gestiti i contributi:

  • Contributi da lavoro autonomo (forfetario): solo i contributi previdenziali obbligatori versati per l’attività autonoma in regime forfetario devono essere indicati nel rigo LM35 e sono deducibili dal reddito forfetario. L’eventuale eccedenza di contributi non dedotta per incapienza può essere riportata tra gli oneri deducibili nel quadro RPe deve essere indicata nel rigo LM49.
  • Contributi da lavoro dipendente: i contributi previdenziali trattenuti sulla busta paga per il lavoro dipendente non devono essere indicati invece nel rigo LM35. Questi sono già stati considerati nella determinazione del reddito di lavoro dipendente (quadro RC) e non sono deducibili dal reddito forfetario.

Per i soggetti che aderiscono al CPB, l’importo di rigo LM35, colonna 2 non può superare la seguente differenza: LM33, colonna 1 - Soglia_CPB come determinata nelle istruzioni al rigo LM33, colonna 1.

Gli eventuali contributi previdenziali versati e dedotti in anni precedenti, in costanza del regime forfetario, e restituiti dall’ente previdenziale, sono assoggettati ad imposta sostitutiva nell’anno in cui avviene la restituzione e, a tal fine, i relativi importi concorrono, con segno negativo, all’importo dei contributi da indicare in colonna 1 (risposta interpello n. 400 del 9 ottobre 2019).

Sullo stesso argomento:Modello redditi PF

Questo documento fa parte del FocusDichiarazioni 2025