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Accertamento e riscossione

CPB: controlli dell’Agenzia delle Entrate intensificati per chi non aderisce

26 Giugno 2025
CPB: controlli dell’Agenzia delle Entrate intensificati per chi non aderisce

Nella circolare n. 9/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fatto una disamina completa della disciplina del concordato preventivo biennale, D.Lgs. n. 13/2024, tenendo anche conto delle novità apportate dal c.d. Decreto correttivo-bis, D.Lgs. n. 81/2025.

Il documento di prassi, è stata l’occasione per ribadire la previsione di un’intensificazione dei controlli nei confronti dei soggetti che non aderiscono al CPB.

Siamo nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 34, comma 2, del Decreto CPB, disposizione in base alla quale:

“L’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”.

Dunque, nei confronti dei contribuenti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o che decadono dagli effetti dello stesso, sarà intensificata l’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza mediante la programmazione di maggiore capacità operativa.

Questi ultimi, nell’esercizio dell’attività di controllo potranno utilizzare tutte le informazioni contenute nelle banche dati disponibili, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ivi incluse quelle contenute nell’Anagrafe dei conti finanziari.

Nei fatti, anche le movimentazioni dei conti correnti, il saldo iniziale e finale, i dati delle fatture elettroniche, i dati degli archivi catastali, potrebbero essere attenzionati ai fini di un’efficace attività di controllo nei confronti di chi non ha accettato la proposta reddituale dell’Agenzia delle Entrate oppure ne è decaduto.

Si ricorda che nei confronti dei soggetti che hanno aderito al concordato, l’eventuale attività di accertamento per i periodi d’imposta oggetto di CPB non assume a riferimento ricostruzioni analitico-induttive, stante l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui al citato art. 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, prevista all’art. 19, comma 3, del Decreto CPB.

L’art. 19, comma 3, del Decreto CPB prevede che “Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto, previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”.

Tra i benefici previsti dal citato art. 9-bis rientra, appunto, l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, e all’art. 54, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972.

Sullo stesso argomento:Concordato preventivo biennale

Questo documento fa parte del FocusCPB 2025/2026