L’installazione di un impianto agrivoltaico esula, in linea di principio dall’ambito di applicazione del reverse charge ex art. 17, comma 6, lettera a-ter) del D.P.R. n. 633/1972 in quanto l’installazione avviene su un terreno agricolo e dunque non risulta né funzionale, né servente a un edificio. Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 156/E del 16 giugno 2025.
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