Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha comunicato le nuove misure di agevolazione fiscale rivolte agli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2024, con effetti pratici nel 2025. Le disposizioni riguardano la deduzione forfetaria delle spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo , del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). In particolare, per ogni giorno in cui l’imprenditore effettua personalmente trasporti di merci per conto di terzi oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, è riconosciuta una deduzione forfetaria di 48,00 euro. Tale agevolazione fiscale viene concessa una sola volta al giorno, indipendentemente dal numero di viaggi effettuati.
Anche i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune di residenza dell’impresa danno diritto a una deduzione, ma solo nella misura del 35% rispetto a quella prevista per i trasporti fuori comune. In questo caso, l’importo riconosciuto sarà quindi pari a 16,80 euro per ogni giorno di effettuazione dei trasporti.
Le agevolazioni sono state definite sulla base delle risorse disponibili e rappresentano un sostegno concreto al settore dell’autotrasporto, particolarmente colpito dall’aumento dei costi e dalle difficoltà di gestione delle spese non documentate.
Tipo di trasporto | Deduzione forfetaria giornaliera |
---|---|
Oltre il Comune di sede dell’impresa | 48,00 euro |
All’interno del Comune di sede dell’impresa | 16,80 euro (35% di 48,00 euro) |
Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5 , primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2025 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.
I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
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