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Professionisti e pagamenti a cavallo d’anno: le novità della Riforma fiscale entrano nel quadro RE

9 Giugno 2025
Professionisti e pagamenti a cavallo d’anno: le novità della Riforma fiscale entrano nel quadro RE

Nella determinazione dei compensi da indicare nel rigo RE2 del quadro RE del modello Redditi PF 2025 i professionisti dovranno tenere conto di quanto disposto dall’art. 54 TUIR, comma 1, così come riformulato dal D.Lgs. n. 192/2024. Per effetto delle previsioni contenute nel D.Lgs. in materia di revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo viene infatti derogato il criterio di cassa per le fatture pagate dal sostituto negli ultimi giorni del 2024 ma incassate dal professionista a inizio 2025.

In particolare, l’art. 5, comma 1, lettera b) riscrive l’art. 54 TUIR prevedendo che le somme e i valori in genere:

  • percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta
  • si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.

Ciò significa che il compenso certificato da fattura assoggettata a ritenuta d’acconto, per il quale il cliente abbia disposto il bonifico (e quindi operato la ritenuta), ad esempio, il 30 dicembre 2024, deve essere imputato al rigo RE2, anche se il professionista ha ottenuto il materiale accredito nei primi giorni del 2025. Concretamente, occorre prestare la massima attenzione alle CU rilasciate dai committenti, che non possono più presentare squadrature con quanto dichiarato dal professionista a seguito di incassi avvenuti a cavallo d’anno.

Ai fini della compilazione del rigo si ricorda che non sono da considerarsi compensi le somme riaddebitate ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi (art. 54, comma 2, lettera c), del TUIR). 

Per l’anno di imposta 2024 sono ancora da includere nei compensi i rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (art. 54, comma 2, lettera b), del TUIR), che divengono irrilevanti solo a partire dal 2025.

Sullo stesso argomento:Modello redditi PF

Questo documento fa parte del FocusDichiarazioni 2025