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CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Modifiche al Concordato Preventivo Biennale: le novità del nuovo decreto

6 Giugno 2025
Modifiche al Concordato Preventivo Biennale: le novità del nuovo decreto

Il recente intervento normativo (c.d. Decreto “Correttivo-bis”) introduce rilevanti modifiche al concordato preventivo biennale, strumento che consente ai contribuenti di concordare preventivamente con l’Agenzia delle Entrate il reddito imponibile per un biennio. Le innovazioni riguardano sia l’ambito soggettivo di applicazione, sia aspetti procedurali e sostanziali, con l’obiettivo di rendere il sistema più efficiente, trasparente e aderente alle esigenze delle categorie professionali e imprenditoriali.

1. Abrogazione del concordato per i forfetari - Dal 1° gennaio 2025 viene abrogato il concordato preventivo biennale per i contribuenti in regime forfetario. La decisione, motivata dalla scarsa adesione e dalla natura sperimentale della misura, riguarda chi esercita attività d’impresa, arti o professioni secondo il regime agevolato previsto dalla Legge n. 190/2014.

2. Nuove regole sull’imposta sostitutiva - Per i soggetti che aderiscono al concordato e presentano una differenza superiore a 85.000 euro tra il reddito concordato e quello effettivo del periodo d’imposta precedente, l’imposta sostitutiva viene incrementata. L’aliquota applicata sarà quella ordinaria IRPEF o IRES, a seconda della tipologia di contribuente. Non è stata accolta la proposta di innalzare la soglia a 100.000 euro, poiché ciò avrebbe reso la norma inapplicabile rispetto ai redditi medi degli interessati.

3. Nuove cause di esclusione e cessazione - Vengono introdotte ulteriori cause di esclusione dal concordato per chi, oltre a dichiarare redditi di lavoro autonomo, partecipa ad associazioni o società professionali, salvo che tutti i componenti aderiscano al concordato per i medesimi periodi d’imposta. Analoghe regole valgono per le società e le associazioni: la cessazione dal regime scatta se anche solo uno dei soci non può più determinare il reddito tramite concordato.

4. Chiarimenti sulle cause di cessazione - Una norma di interpretazione autentica precisa che, ai fini dell’esclusione o cessazione dal concordato, per “conferimenti” si intendono solo quelli aventi a oggetto aziende o rami d’azienda, escludendo quindi i conferimenti in denaro da parte dei soci.

5. Proroga dei termini di adesione - Il termine per aderire al concordato viene posticipato dal 31 luglio al 30 settembre (o, per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, all’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta). La modifica mira a razionalizzare gli adempimenti fiscali e ad allinearli alle esigenze operative dei contribuenti.

6. Semplificazione delle procedure - Viene semplificata la procedura di approvazione della metodologia per l’elaborazione della proposta di concordato: il parere del Garante per la privacy sarà richiesto solo in caso di modifiche sostanziali alla metodologia già approvata, riducendo così gli oneri burocratici.

7. Maxi-deduzione del costo del lavoro - Tra le componenti escluse dalla formazione del reddito oggetto di concordato viene inserita anche la maggiorazione del costo del lavoro (maxi-deduzione del 120% per le nuove assunzioni), misura prorogata fino al 2027 dalla Legge di Bilancio. Questa novità favorisce le imprese che investono in occupazione, consentendo loro di beneficiare di una base imponibile più favorevole.

8. Soglie per i soggetti ad alta affidabilità fiscale - Per i contribuenti con elevato livello di affidabilità fiscale, la proposta di reddito concordato potrà superare il reddito dichiarato nel periodo precedente solo entro certi limiti: 10% per affidabilità pari a 10, 15% per affidabilità tra 9 e 10, 25% per affidabilità superiore a 8 ma inferiore a 9. Queste soglie non si applicano se la proposta è comunque inferiore ai valori di riferimento settoriali.

9. Chiarimenti sulle cause di decadenza - Viene chiarito che la decadenza dal concordato per mancato versamento delle imposte si verifica solo se il pagamento non avviene entro 60 giorni dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. Si conferma la distinzione tra le cause di decadenza legate ai ricavi e quelle basate sulla comunicazione dei dati rilevanti per gli indici sintetici di affidabilità fiscale, garantendo così un doppio presidio sulla correttezza dichiarativa.

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Questo documento fa parte del FocusCPB 2025/2026