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Accertamento e riscossione

Approvato il c.d. "Decreto Correttivo-bis"

5 Giugno 2025
Approvato il c.d. "Decreto Correttivo-bis"

Il Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2025 ha approvato il via definitiva il c.d. "Decreto correttivo-bis". Il decreto mira a semplificare e razionalizzare il sistema tributario, correggendo e integrando la disciplina del CPB, degli adempimenti e delle sanzioni.

Le principali novità riguardano: l’esclusione dei forfetari dal CPB, nuove regole per l’adesione dei professionisti associati, l’aumento dell’imposta per i maggiori redditi concordati, la proroga dei termini di adesione e una maggiore flessibilità nelle procedure di ravvedimento e definizione agevolata delle sanzioni.

Vediamole in sintesi:

Adempimenti Tributari
Proroga dei coefficienti forfetari
  • I contribuenti in regime forfetario continueranno ad applicare i coefficienti oggi vigenti, in attesa dei nuovi.
Nuove scadenze fiscali
  • L’invio della certificazione unica per i lavoratori autonomi slitta dal 31 marzo al 30 aprile 2026;  dal 2026 slitta dal 31 marzo al 30 aprile il termine per la trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate dei redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale.

  • Lo slittamento in avanti di questa scadenza comporta un effetto a catena sulla messa a disposizione del modello Redditi precompilato per le persone fisiche titolari di partiva Iva, che dal prossimo anno sarà consultabile dal 20 maggio. Nulla cambia per dipendenti e pensionati che potranno visualizzare il 730 precompilato sempre dal 30 aprile.

Fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie  e trasmissione annuale delle spese sanitarie
  • Dal 2025 le spese sanitarie saranno trasmesse una sola volta all’anno, non più con cadenza semestrale. Il termine verrà stabilito con DM MEF.
  • Stop definitivo dell’invio allo Sdi delle fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie ai privati cittadini. Una norma che veniva rinviata di anno in anno, di solito con il decreto Milleproroghe, e che invece subisce una sistematizzazione a regime.
Auto, invio dei dati al Fisco per le ricariche elettriche
  • Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi anche per i gestori delle ricariche elettriche delle auto. La norma risponde a un'esigenza UE sull’obbligo di memorizzazione e invio online delle operazioni di ricarica delle auto elettriche là dove è possibile effettuarla utilizzando strumenti di pagamento elettronico tra cui lettori di carte di pagamento, dispositivi con funzionalità senza contatto che consente quanto meno di leggere carte di pagamento, nei punti di ricarica accessibili al pubblico con una potenza di uscita inferiore a 50 kW, o ancora dispositivi che utilizzano una connessione internet e consentono operazioni di pagamento sicure.

Per quanto riguarda le modifiche al CPB il decreto prevede:

Concordato Preventivo Biennale (CPB)
Esclusione dei forfetari
  • Dal 2025 i contribuenti in regime forfetario non potranno più aderire al CPB.
Nuove regole per i professionisti associati
  • I lavoratori autonomi che fanno parte di associazioni o società tra professionisti potranno aderire al CPB solo se anche l’ente collettivo aderisce negli stessi anni.

Maggiore imposta sostitutiva
  •  Se la differenza tra reddito concordato e reddito effettivo supera una certa soglia, l’eccedenza sarà tassata con aliquote più elevate. In particolare, debutteranno le soglie di incremento tarate sul voto agli Isa:
    • per chi arriverà al 10 pagella già sull’anno d’imposta 2024 (che precede la nuova edizione del concordato) l’incremento massimo non potrà superare il 10 per cento;
    • una percentuale che diventa del 15% per chi ha punteggio fra 9 e 10 e si alza al 25 per cento.
Proroga dei termini di adesione
  • Il termine per aderire al CPB viene spostato dal 31 luglio al 30 settembre 2025.
Ravvedimento speciale
  • Esteso anche a chi aderisce al CPB, includendo l’anno d’imposta 2023.

Giustizia Tributaria - Viene introdotto l'obbligo di attestare la conformità dei documenti digitali nel processo tributario e vengono  forniti chiarimenti sull’incidenza delle sentenze penali nei procedimenti tributari.

Sanzioni Tributarie

  • Revisione delle sanzioni: modifica delle sanzioni in materia doganale, accise e IVA.

  • Ravvedimento operoso: possibilità di ravvedimento anche in caso di autotutela parziale.

  • Definizione agevolata: estensione della definizione agevolata delle sanzioni anche in presenza di autotutela parziale.

Altre Novità

  • IVA e reverse charge: per i forfetari, richiesta di uniformare il termine di versamento dell’IVA in reverse charge a quello trimestrale. Il versamento dell’Iva relativa alle operazioni per cui i contribuenti forfettari sono debitori di imposta va effettuato con cadenza trimestrale e non più mensile.

  • Sospensione dei termini di 85 giorni: niente sospensione dei termini per gli atti impositivi a partire dal 2026. Dal 31 dicembre 2025 per gli atti impositivi emessi dall’agenzia delle Entrate non si applica più la sospensione dei termini di 85 giorni introdotta durante il Covid. Viene poi estesa anche alle altre imposte indirette diverse dall’Iva, a fronte delle controdeduzioni allo schema di atto, il procedimento di adesione di comune accordo. Sia per le imposte dirette che per quelle indirette, viene poi preclusa la possibilità di attivare nuovamente la procedura di accertamento con adesione dopo il tentativo dell’adesione di comune accordo non andata a buon fine.

  • Status di operatore economico autorizzato e contrabbando: chiarimenti sull’applicazione delle norme relative allo status di operatore economico autorizzato e sul coordinamento tra normativa penale e tributaria in tema di contrabbando;

  • Imposta di registro: sanzione minima per omessa o tardiva registrazione dell’atto - arriva una sanzione minima per l’omessa o tardiva registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, cioè di omessa o tardiva presentazione delle denunce, anche nei casi in cui in mancanza di un’imposta dovuta, perché correttamente assolta, non sia possibile sanzionare, in via proporzionale, un comportamento suscettibile, comunque, di pregiudicare l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria. In particolare il correttivo prevede una sanzione minima in misura fissa pari a 250 euro per l’ipotesi di omessa registrazione dell’atto e di 150 euro per l’ipotesi di tardiva registrazione dell’atto.