Il Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2025 ha approvato il via definitiva il c.d. "Decreto correttivo-bis". Il decreto mira a semplificare e razionalizzare il sistema tributario, correggendo e integrando la disciplina del CPB, degli adempimenti e delle sanzioni.
Le principali novità riguardano: l’esclusione dei forfetari dal CPB, nuove regole per l’adesione dei professionisti associati, l’aumento dell’imposta per i maggiori redditi concordati, la proroga dei termini di adesione e una maggiore flessibilità nelle procedure di ravvedimento e definizione agevolata delle sanzioni.
Vediamole in sintesi:
Adempimenti Tributari | |
Proroga dei coefficienti forfetari |
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Nuove scadenze fiscali |
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Fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie e trasmissione annuale delle spese sanitarie |
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Auto, invio dei dati al Fisco per le ricariche elettriche |
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Per quanto riguarda le modifiche al CPB il decreto prevede:
Concordato Preventivo Biennale (CPB) | |
Esclusione dei forfetari |
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Nuove regole per i professionisti associati |
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Maggiore imposta sostitutiva |
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Proroga dei termini di adesione |
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Ravvedimento speciale |
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Giustizia Tributaria - Viene introdotto l'obbligo di attestare la conformità dei documenti digitali nel processo tributario e vengono forniti chiarimenti sull’incidenza delle sentenze penali nei procedimenti tributari.
Sanzioni Tributarie
Revisione delle sanzioni: modifica delle sanzioni in materia doganale, accise e IVA.
Ravvedimento operoso: possibilità di ravvedimento anche in caso di autotutela parziale.
Definizione agevolata: estensione della definizione agevolata delle sanzioni anche in presenza di autotutela parziale.
Altre Novità
IVA e reverse charge: per i forfetari, richiesta di uniformare il termine di versamento dell’IVA in reverse charge a quello trimestrale. Il versamento dell’Iva relativa alle operazioni per cui i contribuenti forfettari sono debitori di imposta va effettuato con cadenza trimestrale e non più mensile.
Sospensione dei termini di 85 giorni: niente sospensione dei termini per gli atti impositivi a partire dal 2026. Dal 31 dicembre 2025 per gli atti impositivi emessi dall’agenzia delle Entrate non si applica più la sospensione dei termini di 85 giorni introdotta durante il Covid. Viene poi estesa anche alle altre imposte indirette diverse dall’Iva, a fronte delle controdeduzioni allo schema di atto, il procedimento di adesione di comune accordo. Sia per le imposte dirette che per quelle indirette, viene poi preclusa la possibilità di attivare nuovamente la procedura di accertamento con adesione dopo il tentativo dell’adesione di comune accordo non andata a buon fine.
Status di operatore economico autorizzato e contrabbando: chiarimenti sull’applicazione delle norme relative allo status di operatore economico autorizzato e sul coordinamento tra normativa penale e tributaria in tema di contrabbando;
Imposta di registro: sanzione minima per omessa o tardiva registrazione dell’atto - arriva una sanzione minima per l’omessa o tardiva registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, cioè di omessa o tardiva presentazione delle denunce, anche nei casi in cui in mancanza di un’imposta dovuta, perché correttamente assolta, non sia possibile sanzionare, in via proporzionale, un comportamento suscettibile, comunque, di pregiudicare l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria. In particolare il correttivo prevede una sanzione minima in misura fissa pari a 250 euro per l’ipotesi di omessa registrazione dell’atto e di 150 euro per l’ipotesi di tardiva registrazione dell’atto.
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