L’Agenzia delle Entrate ha avviato una nuova campagna di invio di lettere di compliance ai contribuenti che, per l’anno d’imposta 2021, hanno indicato nel quadro IS (rigo IS8) del modello IRAP la deduzione prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, segnalando che la stessa è stata erroneamente riportata nel quadro “Aiuti di Stato” con il codice “999”. Il criterio residuale utilizzato da molti in via prudenziale risulta contro producente.
Riferimento normativo - La deduzione di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997 è una deduzione spettante ai soggetti IRAP (persone fisiche, società di persone, ecc.) per ridurre la base imponibile IRAP, secondo limiti e modalità stabiliti dalla norma.
Ai fini della compilazione del quadro “Aiuti di Stato”, è necessario distinguere tra:
Corretta Compilazione del Quadro “Aiuti di Stato” - La deduzione di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997 non rientra tra gli aiuti di Stato soggetti all’obbligo di registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), né tra quelli da indicare nel quadro “Aiuti di Stato” del modello IRAP. L’Agenzia delle Entrate, con varie circolari e risposte a interpelli, ha chiarito che solo le agevolazioni espressamente individuate come aiuti di Stato (es. credito d’imposta per investimenti, ACE, ecc.) devono essere indicate nel quadro in questione.
Utilizzo del codice “999” - Il codice “999” è un codice residuale da utilizzare solo in casi particolari, generalmente per aiuti non ricompresi nei codici specifici previsti dalle istruzioni ministeriali. Tuttavia, la deduzione ex art. 11 D.Lgs. n. 446/1997 non deve essere riportata nel quadro “Aiuti di Stato”, nemmeno con il codice “999”.
Cosa fare in caso di errore - Se la deduzione è stata erroneamente riportata nel quadro “Aiuti di Stato” con il codice “999”, si consiglia di:
La deduzione di cui all’art. 11 D.Lgs. n. 446/1997 non deve essere indicata nel quadro “Aiuti di Stato” del modello IRAP. L’eventuale indicazione con il codice “999” è da considerarsi errata. In caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, si consiglia di valutare la presentazione di una dichiarazione integrativa.
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