In relazione agli interventi antisismici, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR e dell’art. 16, comma 1-bis - 1-septies del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, spetta una detrazione del 50-65-70-75-80-85% (o nella versione superbonus del 110-90%) dall’imposta lorda, entro un limite massimo di spesa, a seconda dell’anno in cui sono state sostenute le spese, della riduzione della classe di rischio sismico, se gli interventi hanno riguardato parti comuni condominiali o interi edifici con successiva vendita delle unità immobiliari (vi rientra anche il sismabonus acquisti).
Per le spese sostenute nel 2024, la detrazione viene suddivisa in 10 rate annuali. L’aliquota varia a seconda della riduzione della classe di rischio sismico.
Le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche, di messa in sicurezza statica degli edifici e di riduzione del rischio sismico trovano posto, come di consueto nella sezione III-A del modello 730/2025, composta dai righi da E41 a E43.
I codici intervento da indicare nella colonna “Tipologia”, dei righi da E41 ad E43, sono invece i seguenti:
Cod. |
Interventi “trainanti” agevolabili con il Superbonus |
5 |
Spese sostenute dal 2019 al 2023 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3 |
6 |
Spese sostenute dal 2019 al 2023 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore |
7 |
Spese sostenute dal 2019 al 2023 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a 2 classi di rischio inferiore |
8 |
spese sostenute dal 2019 al 2023 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore |
9 |
Spese sostenute dal 2019 al 2023 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a 2 classi di rischio inferiore |
10 |
Spese sostenute dal 2019 al 2023 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell’OPCM n. 3519/2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio ad una classe di rischio inferiore |
11 |
Spese sostenute dal 2019 al 2023 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell’OPCM n. 3519/2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a 2 classi di rischio inferiore |
Il contribuente dovrà, inoltre, compilare la successiva sezione III-B, più precisamente i righi da E51 a E53, per l’indicazione degli identificativi catastali degli immobili.
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