Alle violazioni connesse alla trasmissione della certificazione unica 2025 (periodo d’imposta 2024) all’Agenzia delle Entrate,si applicano le riduzioni da ravvedimento, ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, così come modificato dal D.Lgs. n. 87/2024.
Le sanzioni base da prendere a riferimento sono individuate all’art. 4, comma 6-quinquies del D.P.R. n. 322/1998.
“Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000”.
Da qui, le sanzioni da ravvedimento possono essere di seguito individuate.
Tempestività trasmissione |
Sanzione ridotta |
Certificazione trasmessa entro 60 giorni; ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione |
1/9 di € 33,33 = € 3,70 per ciascuna Certificazione |
Certificazione trasmessa entro 60 giorni; ravvedimento oltre 90 giorni ma entro il termine di presentazione del modello 770 (31/10/2026 salvo proroghe) |
1/8 di € 33,33 = € 4,17 per ciascuna Certificazione |
Certificazione trasmessa entro 60 giorni; ravvedimento oltre il termine di presentazione del modello 770 relativo all’anno della violazione |
1/7 di € 33,33 = € 4,76 per ciascuna Certificazione |
Certificazione trasmessa dopo 60 giorni dal termine; ravvedimento (sanzione piena € 100, ridotta da 1/9 a 1/7 a seconda del momento) |
Da € 11,11 (1/9) a € 14,29 (1/7) per ciascuna Certificazione |
Si tenga conto che: non si applica l’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997 (cumulo giuridico) in quanto escluso espressamente dal regime sanzionatorio in parola di cui all’art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998; non sono dovuti gli interessi ex art. 2 del D.Lgs. n. 472/1997, poiché non vi è recupero d’imposta in questo caso.
La chance di ravvedimento è percorribile solo se non è già stato notificato l’atto di contestazione ex art. 16 del D.Lgs. n. 472/1997 e comunque entro il termine di cui all’art. 20 del medesimo Decreto.
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Questo documento fa parte del FocusDichiarazioni 2025
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