Con la recente risposta ad interpello n. 130/2025 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che fino a quando i crediti che risultano in stato “in attesa di accettazione” da parte del cessionario, l’originario titolare del beneficio fiscale non può fruirne in alcun modo. Si resta quindi “prigionieri” della banca sino a quando l’istruttoria relativa alla cessione del credito non viene terminata dall’istituto con accoglimento della stessa oppure rifiuto del credito.
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