Ai sensi del comma 57, lettera d), non possono adottare il regime forfetario i contribuenti che controllano direttamente o indirettamente s.r.l./associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto in regime forfetario. L’intendimento dell’Agenzia è quella di contrastare i fenomeni di fatturazione fra contribuente in regime forfetario ed s.r.l. nel quale, il primo, assume la qualifica di socio. I chiarimenti presenti nella circolare n. 9/E del 2019 si possono considerare positivi per il contribuente dato che introducono dei criteri aventi il carattere della “oggettività” per determinare il requisito della riconducibilità.
Affinché la causa ostativa sussista devono sussistere contemporaneamente due condizioni:
In aderenza alla ratio della disciplina, l’Agenzia delle Entrate ha però chiarito che:
In casi di emissione della fattura da parte del contribuente forfetario alla s.r.l. possono quindi aversi 2 casi:
Esempio - Un contribuente forfettario (codice ATECO 47.89.03) controlla una SRL (70% delle quote) con lo stesso ATECO e fattura servizi alla società nel 2025:
Scenario A: la SRL deduce il costo nel 2025 → Il forfettario esce dal regime nel 2026.
Scenario B: la SRL dichiara il costo come indeducibile entro il 30 settembre 2026 → Il forfettario mantiene il regime nel 2026.
Condizione | SRL deduce il costo | SRL non deduce il costo |
---|---|---|
Stesso ATECO + controllo | Esclusione | Nessuna esclusione |
ATECO diverso + controllo | Nessuna esclusione | Nessuna esclusione |
Nessun controllo | Nessuna esclusione | Nessuna esclusione |
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad istanza di interpello 16 aprile 2019, n. 108, ha affermato che sussiste la causa ostativa all’adozione dal regime forfetario, dovuta alla riconducibilità delle attività economiche esercitate (da parte della società e del socio), qualora la persona fisica, che usufruisce del regime forfetario, percepisca un compenso come amministratore della società. Si evidenzia che, nel caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate, la persona fisica aveva una partecipazione del 50% nella società ed entrambe le parti rientravano nella stessa sezione ATECO. In tale ipotesi, il compenso è “tassato” con imposta sostitutiva agevolata in capo al socio (trattandosi di un commercialista è attività professionale) e dedotto come costo dalla società con il relativo vantaggio fiscale. L’Agenzia ha, inoltre, affermato che, solo a condizione che la persona fisica decida di cessare la carica di amministratore con percezione del relativo compenso nel corso del 2023, la stessa non decadrà dal regime forfetario nel 2024.
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